Sentenza n. 774/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione lavoro, n.800 del 22 aprile2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione lavoro, n. 800 del 22 aprile 2024, recante condanna all'accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all'accredito complessivo di 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 aprile 2024 e il passaggio in giudicato risultava attestato il 27 marzo 2025. Dedotta la perdurante inerzia dell'amministrazione anche dopo il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, il ricorrente ha domandato l'esecuzione del giudicato e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata e non era stata eseguita dal Ministero dopo il decorso del termine di moratoria. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia la disciplina dell'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. È stata invece rigettata la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché manifestamente iniqua in relazione alla funzione della Carta elettronica del docente, configurata come contributo per l'aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; il TAR ne ha ritenuto sussistenti i presupposti per il perdurante inadempimento dell'amministrazione dopo il decorso del termine di moratoria.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua; il TAR ha ritenuto tale la sua applicazione rispetto al beneficio della Carta elettronica del docente, avente funzione contributiva e formativa.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola relativa ai compensi del commissario nei giudizi di ottemperanza a decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è stata ritenuta applicabile per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1 legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, sulla quale deve essere accreditato l'importo riconosciuto dal giudicato.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, regolarmente notificata e non eseguita dopo il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, legittima l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso di tale termine e a una successiva istanza della parte.
- I compensi e le spese dell'attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente; la disciplina prevista per specifiche ipotesi di ottemperanza può essere applicata per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta quando, avuto riguardo alla natura e alla funzione della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, tale penalità può essere esclusa per l'accredito di un contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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