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Ordinanza

Ordinanza n. 10446/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento a) dell'Ordinanza Ministeriale n.27 del 16 febbraio 2026 del Ministero dell'Istruzione e del merito, recante le “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, all'art. 16 co. 6, opera un ingiustificato discrimen tra il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando che “il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”, b) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quello sopracitato.

Giustizia amministrativa202604974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, art. 16, comma 6, nella parte relativa alla valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato solo se prestati in costanza di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in forma collettiva l'art. 16, comma 6, dell'Ordinanza Ministeriale n. 27/2026, contestando la distinzione tra servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato prestato in costanza di nomina e il medesimo servizio prestato fuori costanza di nomina. Il TAR ha rilevato dubbi preliminari sull'ammissibilità del ricorso collettivo, poiché le posizioni dei ricorrenti potrebbero essere eterogenee sia quanto alle diverse graduatorie provinciali cui afferiscono, sia quanto alla natura dei servizi concretamente svolti. In particolare, l'ordinanza ministeriale vigente menziona il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge, ma non il servizio civile nazionale o universale, diversamente dalla precedente ordinanza n. 88/2024. Il Collegio ha quindi disposto il contraddittorio scritto sulla sola questione della possibile inammissibilità del gravame collettivo e ha reiterato una richiesta istruttoria già rivolta all'Amministrazione, rimasta ineseguita.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'art. 16, comma 6, né ha definito la questione di rito. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla possibile inammissibilità del ricorso collettivo per eterogeneità delle posizioni soggettive. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto alla precedente richiesta di chiarimenti disposta con decreto presidenziale, il Collegio ha reiterato l'incombente istruttorio, assegnando nuovamente all'Amministrazione un termine di trenta giorni per adempiere. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 settembre 2026.

Massime di principio

  • La proposizione di un ricorso collettivo nel processo amministrativo richiede che le posizioni dei ricorrenti siano omogenee quanto alla situazione sostanziale dedotta e alle censure proposte; la possibile afferenza a graduatorie diverse o la diversità della natura dei servizi svolti può giustificare una verifica preliminare di ammissibilità.
  • Quando emergono dubbi sulla sussistenza dei presupposti del ricorso collettivo, il giudice amministrativo può assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie limitato alla questione processuale, riservando ogni decisione sulla stessa.
  • La mancata esecuzione da parte dell'amministrazione di un precedente incombente istruttorio consente al giudice di reiterare la richiesta, assegnando un nuovo termine per fornire i chiarimenti necessari alla decisione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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