Ordinanza n. 2632/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza al decreto n. 234/2020, emesso dalla Corte di Appello di Napoli e della sentenza n. 2406/2022, emessa dal TAR Campania - Napoli, Sezione VIII, in data 08.04.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del commissario ad acta, di un decreto della Corte di Appello di Napoli e della successiva sentenza del TAR Campania resa in sede di ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un nuovo giudizio per ottenere l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Napoli che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 1.440,00, oltre interessi, e alla successiva sentenza del TAR Campania che aveva ordinato al Ministero di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni, nominando, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato preliminarmente che la costituzione del Ministero aveva sanato ogni difetto di notificazione. Ha poi osservato che, dopo la nomina del commissario ad acta, l’amministrazione è sostituita nell’attività esecutiva e non è più possibile contestare direttamente, con una nuova azione di ottemperanza, il suo comportamento omissivo. Le doglianze relative all’omessa o inesatta attività del commissario devono essere proposte al giudice dell’ottemperanza mediante reclamo, ai sensi dell’art. 114, commi 1 e 6, c.p.a. In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, il ricorso è stato quindi interpretato come reclamo contro la mancata esecuzione da parte del commissario. Il giudizio è stato tuttavia sospeso per effetto della disciplina sopravvenuta introdotta dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che ha aggiunto il comma 12-bis all’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la contestazione relativa alla mancata esecuzione. Ha qualificato il ricorso come reclamo avverso l’omissione del commissario ad acta, ritenendo applicabile il principio di conservazione dei mezzi processuali. Ha quindi rilevato che l’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, come introdotto dalla l. n. 207/2024, prevede che, per i creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, non possano essere iniziati giudizi di ottemperanza per i successivi due anni e siano sospesi quelli in corso. Secondo il TAR, il riferimento ai giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali e i reclami relativi all’omessa, incompleta o inesatta esecuzione. Il giudizio è stato pertanto sospeso ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio, con riserva di ogni decisione sulle questioni di rito, di merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L’amministrazione è il soggetto primariamente responsabile dell’ottemperanza; una nuova decisione di ottemperanza può riguardare l’omessa o elusiva attuazione della decisione.
art. 21 c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta quale soggetto incaricato di sostituire l’amministrazione nell’esecuzione.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Gli atti o le omissioni del commissario ad acta sono contestabili davanti al giudice dell’ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al giudizio.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Prevede l’azione di reclamo contro gli atti del commissario ad acta da parte delle parti, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnarli con rito ordinario.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente alla disciplina speciale della legge Pinto, la base processuale della sospensione del giudizio.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. [...] Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Introduce una causa automatica di sospensione, per due anni, dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti Pinto rientranti nell’ambito temporale previsto dalla norma; tale sospensione comprende anche le fasi incidentali relative all’omessa, incompleta o inesatta esecuzione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis nell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando una sentenza di ottemperanza ha già nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione, le contestazioni relative all’omessa o inesatta esecuzione devono essere proposte mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza, non mediante un autonomo giudizio diretto contro l’amministrazione.
- Il principio di conservazione dei mezzi processuali consente al giudice di qualificare un ricorso per ottemperanza, ove il suo contenuto lo permetta, come reclamo contro l’attività o l’omissione del commissario ad acta.
- La sospensione biennale prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi a crediti derivanti dalla legge Pinto comprende anche le fasi incidentali e i reclami concernenti l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
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