Cassazione Civile, Ordinanza n. 05138/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'apprensione a una procedura fallimentare di un immobile che la ricorrente assumeva essere compreso in un fondo patrimoniale costituito prima della dichiarazione di fallimento. La ricorrente aveva chiesto nei gradi di merito la declaratoria di nullità degli atti di apprensione al patrimonio fallimentare, la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento eseguita sul bene e il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile. In primo grado la domanda fu dichiarata inammissibile per mancata proposizione del reclamo avverso l'ordinanza del giudice delegato che aveva disposto la vendita. La Corte d'appello confermò, ritenendo che tali provvedimenti avessero natura giurisdizionale e che dovesse essere esperito il reclamo endofallimentare. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 24, 26, 36 e 46 l.fall. e dell'art. 42 Cost., sostenendo che il reclamo ex art. 26 l.fall. non era il rimedio previsto per contestare l'acquisizione al fallimento di un bene oggetto di fondo patrimoniale, trattandosi di tutela di un diritto soggettivo di terzo estraneo alla procedura; ha quindi affermato che l'eventuale errato uso del reclamo non precludeva l'azione nelle forme ordinarie. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 33 l.fall., 100 e 159 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato la specifica contestazione circa il momento in cui la curatela aveva acquisito contezza del fondo patrimoniale e avesse erroneamente ritenuto non contestata l'apprensione del bene alla massa. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo: ha osservato che i precedenti richiamati dalla Corte territoriale riguardavano ipotesi diverse, mentre nella specie si controverteva di un diritto soggettivo di terzo su bene vincolato a fondo patrimoniale; ha quindi affermato che i provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi di terzi non sono soggetti al solo reclamo ex art. 26 l.fall., dovendo essere contestati nelle forme ordinarie, con conseguente irrilevanza della mancata proposizione del reclamo ai fini della proponibilità della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha quindi escluso che la domanda della ricorrente fosse improcedibile o inammissibile per mancata proposizione del reclamo ex art. 26 l.fall., affermando che la tutela del diritto vantato sul bene doveva essere esaminata nel merito secondo le forme ordinarie.
Norme richiamate
art. 24 legge fallimentare
Richiamato per escludere che attribuisca una competenza esclusiva del giudice fallimentare sulle controversie concernenti diritti soggettivi di terzi estranei alla procedura.
art. 26 legge fallimentare
È un rimedio endofallimentare esperibile per i provvedimenti del giudice delegato nei limiti della sua funzione amministrativa; non è il mezzo di tutela per contestare provvedimenti che incidono su diritti soggettivi di terzi.
art. 36 legge fallimentare
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina dei reclami fallimentari usa il verbo "può" e non introduce un obbligo esclusivo di reclamo nel caso concreto.
art. 42 Cost.
Invocato a sostegno della tutela del diritto di proprietà/diritto sul bene attratto al fallimento.
art. 46 legge fallimentare
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esclusione dal fallimento dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
art. 33 legge fallimentare
Censurato nel secondo motivo in relazione alla ricostruzione dei fatti e dei poteri del giudice delegato/curatela.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo con riguardo all'interesse ad agire e alla contestazione della pretesa apprensione del bene.
art. 159 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate, senza specifica ulteriore elaborazione nel testo.
art. 3 Cost.
Richiamato nel secondo motivo, senza specifica elaborazione autonoma nel testo.
art. 24 Cost.
Richiamato nel primo e nel secondo motivo a tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo e nel ragionamento sulla necessità di una tutela giurisdizionale adeguata per i diritti soggettivi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Parametro del secondo motivo di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- I provvedimenti del giudice delegato che incidono su diritti soggettivi di terzi estranei alla procedura fallimentare non rientrano nella sfera tipica del reclamo endofallimentare, se la legge non lo prevede espressamente; la tutela deve essere esercitata nelle forme ordinarie.
- L'erronea proposizione del reclamo ex art. 26 l.fall. contro un provvedimento che non sia devolvibile a tale rimedio non consuma né preclude il diritto del terzo di far valere in giudizio la propria posizione soggettiva.
- La natura giurisdizionale di un atto del giudice delegato non basta, da sola, a rendere necessario il reclamo fallimentare: occorre verificare se l'atto riguardi la gestione della procedura o decida su diritti soggettivi, nel qual caso il rimedio speciale non è adeguato.
- Quando si controverte sull'appartenenza di un bene alla massa fallimentare e un terzo rivendichi un diritto incompatibile con l'acquisizione concorsuale, il giudice non può comprimere la tutela ordinaria facendo leva su un mero difetto di reclamo endofallimentare.
- Se il giudice di merito applica un rimedio processuale non pertinente alla natura della posizione dedotta in giudizio, la decisione va cassata per errore di diritto e la causa rinviata per l'esame del merito.
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