Cassazione Penale, Ordinanza n. 27797/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello per un delitto connesso al possesso e alla consegna di un assegno risultato rubato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) un motivo relativo all'accertamento della responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e una ricostruzione alternativa dei fatti; 2) un motivo legato alla prossima prescrizione del reato, richiamata in modo generico come maturata per il decorso di circa dieci anni. La Corte rileva che il ricorso non si confronta con le argomentazioni della sentenza di appello, è privo di specificità e tende a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto alla prescrizione, osserva che la censura è formulata in modo atecnico e non colloca puntualmente il termine nel corso del procedimento; inoltre, in ogni caso, il termine non risultava ancora maturato alla data della decisione di appello, bensì solo in epoca successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo generico e reiterativo, privo di confronto con la motivazione della Corte d'appello e diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio; ha ritenuto anche il secondo motivo sulla prescrizione aspecifico e comunque infondato, poiché il termine prescrizionale maturava dopo la decisione di appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso deve contenere motivi specifici e puntuali; la deduzione generica della prescrizione o di censure sulla responsabilità non soddisfa l'onere di specificità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le difese già svolte o a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità non dipende solo dalla genericità del motivo, ma anche dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione di merito e quelle poste a base dell'impugnazione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti se non attraverso la deduzione di specifici e decisivi travisamenti.
- La deduzione della prescrizione deve essere formulata in modo puntuale, indicando la collocazione del termine nel procedimento e le questioni di diritto e di fatto rilevanti; non basta un richiamo atecnico al mero decorso del tempo.
- La prescrizione non si accerta con un semplice calcolo aritmetico, ma richiede la verifica della concreta progressione processuale e degli eventuali periodi di sospensione o altre cause incidenti sul termine.
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