Cassazione Penale, Sentenza n. 27409/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13.2.2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il sequestro probatorio. La ricorrente deduce la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale perché perfezionata telefonicamente mentre la stessa non era reperibile al domicilio dichiarato, con conseguente lesione del diritto di difesa. Si eccepisce la violazione degli artt. 127, 178 co.1 lett. c), 179 e 324 co.6 c.p.p. e si contesta che la notifica non poteva essere sostituita da una comunicazione telefonica; la difesa aveva inoltre riservato ulteriori doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che la notifica effettuata verbalmente al telefono non potesse supplire all'assenza dell'indagata al domicilio dichiarato e che, in caso di inidoneità del domicilio, si dovesse procedere, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., mediante consegna della copia dell'atto al difensore. Dalla istruttoria è emerso che la comunicazione è stata resa solo "in proprio" al difensore e non è stata consegnata copia dell'atto destinato all'indagata; ne consegue la nullità assoluta della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (rientrante tra le nullità assolute ai sensi dell'art.179 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato come principio generale relativo ai diritti della difesa; la Corte non ha fatto derivazioni estensive, ma lo inserisce nel contesto della garanzia del contraddittorio e della regolarità delle notifiche
art. 149 cod. proc. pen.
Stabilisce che la notificazione a mezzo telefono è riservata a persone diverse dall'imputato; la Corte ha affermato che tale modalità non è utilizzabile per notificare l'avviso all'indagato/imputato presente all'estero e mancante al domicilio
art. 161 cod. proc. pen.
Nel caso di inidoneità del domicilio dichiarato, in mancanza di comunicazione di mutamenti, la notificazione deve essere eseguita mediante consegna al difensore della copia dell'atto destinato all'imputato/indagato; la Corte ha ritenuto obbligatoria questa procedura e ha qualificato come insufficiente la mera comunicazione telefonica
art. 178 co.1 lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina delle notificazioni e della validità formale degli atti processuali; utilizzato per sostenere la tesi sulla regolarità/superficialità della notifica impugnata
art. 179 cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato la notifica mancante come nullità assoluta e insanabile in quanto attinente all'omessa citazione dell'imputato per l'udienza camerale
art. 324 co.6 cod. proc. pen.
Riferito nel motivo di ricorso come norma processuale applicabile alle impugnazioni contro le misure cautelari e ai provvedimenti di riesame; la Corte lo ha considerato nel quadro dell'impugnazione dell'ordinanza di rigetto
Massime di principio
- La notifica di atti processuali destinati all'indagato/imputato non può essere sostituita da una comunicazione telefonica: la modalità telefonica prevista dall'art.149 c.p.p. è riservata a soggetti diversi dall'imputato.
- Se l'indagato non è reperibile al domicilio dichiarato e non ha comunicato un nuovo domicilio, la regola è la notificazione al difensore mediante consegna di copia dell'atto (art.161 c.p.p.); la sola comunicazione "in proprio" al difensore è insufficiente se non è allegata la consegna della copia destinata all'indagato.
- La mancata citazione valida dell'indagato per l'udienza camerale determina una nullità assoluta (art.179 c.p.p.) rilevabile e sanzionabile con annullamento del provvedimento impugnato.
- In situazioni analoghe la difesa deve verificare la forma della notifica (ricevuta, consegna di copia al difensore) e, in mancanza, proporre tempestiva impugnazione per nullità; è utile documentare l'assenza di una consegna formale e chiedere il rinvio/annullamento.
- Per l'amministrazione della prova e per la regolarità procedurale, le autorità devono curare la forma di notifica quando l'imputato è irreperibile al domicilio eletto; diversamente il provvedimento di riesame può essere annullato in sede di legittimità.
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