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Sentenza

Sentenza n. 548/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento, n. 12 del 23.05.25, reg. prot. uff. 0040797, avente ad oggetto il rigetto della richiesta, prot. n. 44201 del 10.07.2020;

Giustizia amministrativa202501088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di sanatoria edilizia relativa a opere realizzate in corte comune e nell'area pertinenziale di un'abitazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di sanatoria relativa alla corte comune dei subalterni indicati, a un forno prefabbricato, a una pavimentazione in calcestruzzo di circa 270 mq, a una recinzione con muretto e pannelli prefabbricati, a un cancello carrabile e a un cancelletto pedonale. Il Comune aveva motivato il diniego rilevando il contrasto con il PRG, che classificava l'area in zona agricola E, con la Carta degli usi del suolo, che la classificava come zona E1, la violazione della disciplina regionale sull'accorpamento dei lotti e l'assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la realizzazione di residenze in zona agricola. Aveva inoltre rilevato che il piazzale era asservito ad abitazioni oggetto di ulteriori istanze di sanatoria non assentibili. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni del d.P.R. 380/2001, tra cui gli artt. 34, 34-bis, 36 e 36-bis, nonché del d.P.R. 31/2017, sostenendo che gli abusi avrebbero dovuto essere qualificati come difformità parziali o variazioni essenziali e che il Comune avrebbe dovuto applicare la disciplina sopravvenuta, espressamente invocata nelle osservazioni del 18 aprile 2025. Ha inoltre dedotto carenza di istruttoria, erroneità e difetto assoluto del presupposto e della motivazione, violazione del principio tempus regit actum e illegittimità derivata. Ha lamentato, infine, la mancata acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio e la mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza nell'ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbente l'infondatezza delle censure e prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune. Il Collegio ha escluso che il Comune fosse tenuto a valutare d'ufficio la sanabilità ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001: l'interessato avrebbe dovuto chiedere la conversione del procedimento e integrare l'istanza con la documentazione specificamente richiesta dalla nuova disciplina, inclusi la dichiarazione del professionista abilitato sulle necessarie conformità, elaborati grafici, relazioni tecniche e calcoli aggiornati. Nel merito, ha ritenuto le opere insanabili. Per la sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 è necessaria la doppia conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza, il cui onere probatorio grava sul richiedente. Non sono ammissibili sanatorie condizionate all'esecuzione di ulteriori opere né una sanatoria parziale di singoli elementi di una costruzione considerata unitariamente. Il diniego è stato ritenuto legittimo anche perché le opere ricadevano in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004, quale area panoramica costiera. In tale contesto, la realizzazione di nuove superfici o volumetrie non è normalmente suscettibile di compatibilità paesaggistica postuma, salvi i limitati casi dell'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. Il contrasto con la disciplina urbanistica e agricola, unitamente al vincolo paesaggistico e agli ulteriori profili ostativi indicati dal Comune, rendeva quindi insanabili le opere. Gli altri rilievi sono stati disattesi. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione e al momento della presentazione dell'istanza

    La sanatoria ordinaria richiede la prova della doppia conformità; l'onere di dimostrarne la sussistenza grava sul richiedente. Non sono ammesse sanatorie condizionate o parziali riferite a singoli elementi di un intervento unitario.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità

    L'applicazione della disciplina sopravvenuta non opera automaticamente: l'interessato deve chiedere la conversione del procedimento e integrare l'istanza con la documentazione richiesta dalla norma.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    esclude dalla compatibilità paesaggistica interventi già realizzati, che abbiano comportato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati

    La compatibilità paesaggistica postuma è ammessa solo nei limitati casi previsti dalla disposizione; gli interventi che creano nuove superfici o volumetrie sono normalmente esclusi.

  • art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico gravante sull'area costituisce un ulteriore ostacolo alla sanatoria delle opere abusive.

  • artt. 31, 32, 34, 34-bis d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto infondate le relative censure senza riconoscere la sanabilità delle opere.

  • d.P.R. 31/2017, punto A.31

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina paesaggistica, ma non ha condotto all'annullamento del diniego.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non deve essere applicata d'ufficio dall'amministrazione nell'ambito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 36: l'interessato deve chiedere la conversione del procedimento e presentare la documentazione necessaria per verificare i presupposti della nuova sanatoria.
  • La sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza; la prova di tale requisito incombe integralmente sul richiedente.
  • Non è ammissibile una sanatoria edilizia condizionata all'esecuzione di ulteriori opere necessarie a rendere conforme l'intervento, né è possibile frazionare un intervento costruttivo unitario per ottenere la sanatoria soltanto di singole parti.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di nuove superfici o volumetrie non è suscettibile di compatibilità paesaggistica postuma, salvo i limitati casi tassativamente previsti dall'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004.
  • La presenza congiunta di contrasto urbanistico-edilizio e vincolo paesaggistico può fondare il diniego della sanatoria, quando le opere risultino incompatibili con la disciplina urbanistica dell'area e non rientrino nelle ipotesi eccezionali di compatibilità paesaggistica postuma.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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