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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08903/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato la sua responsabilità per calunnia. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze non erano proponibili in sede di legittimità, perché meramente reiterative e non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato, anche sotto il profilo soggettivo, con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, coerente con gli elementi acquisiti e immune da manifeste incongruenze logiche. Nel ricorso veniva anche contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto anche tale profilo adeguatamente motivato dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, ove dovuta, la somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre motivi già esaminati e disattesi dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova, ma verifica la tenuta logica e giuridica della motivazione; se la decisione di merito dà conto in modo puntuale degli elementi costitutivi del reato e del profilo soggettivo, il ricorso che non individui reali vizi di legittimità è inammissibile.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sul punto sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente la mera riproposizione di doglianze già vagliate nei gradi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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