Cassazione Penale, Ordinanza n. 08903/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato la sua responsabilità per calunnia. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze non erano proponibili in sede di legittimità, perché meramente reiterative e non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato, anche sotto il profilo soggettivo, con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, coerente con gli elementi acquisiti e immune da manifeste incongruenze logiche. Nel ricorso veniva anche contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto anche tale profilo adeguatamente motivato dai giudici di merito.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, ove dovuta, la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre motivi già esaminati e disattesi dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova, ma verifica la tenuta logica e giuridica della motivazione; se la decisione di merito dà conto in modo puntuale degli elementi costitutivi del reato e del profilo soggettivo, il ricorso che non individui reali vizi di legittimità è inammissibile.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sul punto sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente la mera riproposizione di doglianze già vagliate nei gradi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08861/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08864/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →