Cassazione Civile, Ordinanza n. 41784/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una cessionaria di credito ha agito contro la società debitrice chiedendo l'esecuzione dell'obbligo di concedere un'ipoteca volontaria di secondo grado su un terreno, deducendo che il finanziamento per l'acquisto del terreno era stato accettato con una clausola di garanzia reale: una comunicazione del 14 aprile 2008 avrebbe contenuto l'accettazione della proposta di finanziamento da parte della società finanziata, subordinatamente, tra l'altro, all'impegno della debitrice a rilasciare l'ipoteca, e una successiva comunicazione del 15 aprile 2008 avrebbe attestato l'accettazione di tali condizioni. Il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva della cessionaria, ritenendo che la cessione riguardasse il credito e non anche la posizione contrattuale relativa all'obbligo di concessione dell'ipoteca. La Corte d'appello ha comunque rigettato l'impugnazione, osservando che non era stata provata la conclusione di un contratto preliminare di costituzione di ipoteca volontaria di secondo grado, perché mancava in atti il verbale del consiglio di amministrazione della società debitrice, documento necessario per provare l'espressa adesione alla proposta; ha aggiunto che la forma scritta ad substantiam richiesta dagli artt. 1350 e 1351 c.c. non poteva essere supplita dalla non contestazione ex art. 115 c.p.c. La ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 183, comma 4, e 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto attivare il contraddittorio sulla questione della prova della forma scritta, anche perché il documento sarebbe mancato per smarrimento del fascicolo di parte; 2) violazione degli artt. 1350, 1351, 1326, 2697 e 2475-bis c.c., assumendo che la prova scritta della volontà dell'organo societario e della sua esternazione fosse già integrata dalla missiva del presidente del consiglio di amministrazione; 3) falsa applicazione degli artt. 115 e 167, comma 1, c.p.c., deducendo che la mancata contestazione della controparte avrebbe dovuto equivalere a conferma dell'esistenza del verbale del consiglio di amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non ha dimostrato un concreto pregiudizio derivante dalla mancata attivazione del contraddittorio e non ha indicato specificamente come il verbale del consiglio di amministrazione fosse stato originariamente prodotto o potesse essere ricostruito nel fascicolo smarrito; inoltre la censura non soddisfaceva il requisito di specificità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su un presupposto di fatto non accertato in merito al potere di rappresentanza del presidente del consiglio di amministrazione, e quindi richiedeva un accertamento di merito precluso in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché estraneo alla ratio decidendi: il giudice di merito non aveva affermato che la non contestazione riguardasse il fatto storico del verbale, ma che la forma scritta ad substantiam non è surrogabile dalla non contestazione, che opera solo sul piano della prova e dell'onere probatorio. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, la prova dell'esistenza del contratto e dei diritti che ne derivano richiede la produzione della scrittura e non può essere sostituita da altri mezzi o dal comportamento processuale delle parti. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata partecipazione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al giusto processo e al contraddittorio.
art. 183, comma 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il dovere del giudice di provocare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come base del principio del contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare nullità processuali e violazione del contraddittorio.
art. 1350 c.c.
Richiamato per la forma scritta richiesta ad substantiam per gli atti dispositivi o costitutivi di diritti reali.
art. 1351 c.c.
Richiamato per sostenere che anche il preliminare avente ad oggetto la costituzione di ipoteca richiede forma scritta ad substantiam.
art. 1326 c.c.
Invocato per la formazione del consenso contrattuale e dell'accettazione della proposta.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova.
art. 2475-bis c.c.
Richiamato dalla ricorrente per il profilo della rappresentanza degli organi sociali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicata dalla Corte come necessaria per censurare il giudizio di fatto sulla rappresentanza, non adeguatamente dedotta dalla ricorrente.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che la non contestazione opera sul piano dell'onere probatorio e non può supplire al difetto di forma ad substantiam.
art. 167, comma 1, c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di contestazione dei fatti dedotti dall'attore.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando un contratto o un preliminare è soggetto a forma scritta ad substantiam, la sua esistenza e i diritti che ne derivano devono essere provati con la produzione della relativa scrittura; la forma non può essere surrogata da non contestazione, ammissioni processuali o altri mezzi di prova.
- La non contestazione ex art. 115 c.p.c. rileva sul piano dell'onere della prova, ma non può colmare il difetto del requisito formale richiesto per la validità dell'atto.
- La deduzione di una nullità o di un vizio processuale fondato sulla mancata attivazione del contraddittorio richiede che la parte indichi in modo specifico quale concreto pregiudizio difensivo avrebbe subito e quali difese o produzioni avrebbe potuto svolgere se interpellata.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre una censura che presupponga un diverso accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito, salvo un rituale vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La censura che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di decisività.
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