Sentenza n. 10982/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare: -dei seguenti provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto: a) Decreto Dirigenziale n. 476 del 9 dicembre 2025, con il quale, in riferimento al dispositivo “Autovelox 106” della Sodi Scientifica s.r.l., si è disposta la “Conferma di approvazione” del precedente decreto n. 3758/2014 e delle relative estensioni, con riferimento al rispetto delle disposizioni del D.M. 13 giugno 2017, n. 282; -di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi: b) gli atti di istruttoria (ancorché ignoti); c) il decreto dirigenziale confermato e quelli di estensione richiamati nel provvedimento impugnato (18/11/2014, n. 5478; 25/05/2015, n. 2405; 06/07/2015, n. 3299; 06/03/2017, n. 1276; 19/07/2017, n. 4630; 22/05/2018, n. 143; 27/09/2019, n. 325; 24/12/2021, n. 554; 21/02/2024, n. 80; 26/07/2024, n. 380).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale di conferma dell'approvazione del dispositivo Autovelox 106 e precedenti decreti di approvazione e di estensione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, il decreto ministeriale che ha confermato l'approvazione del dispositivo elettronico per la rilevazione della velocità denominato Autovelox 106, nonché gli atti presupposti, inclusi gli atti istruttori e i precedenti decreti di approvazione ed estensione. Ha dedotto che la conferma dell'approvazione avrebbe inciso negativamente sui propri interessi commerciali, poiché essa commercializza misuratori di velocità corredati da certificazioni di conformità ai prototipi approvati dal Ministero. Secondo la ricorrente, il provvedimento avrebbe confermato genericamente l'approvazione del dispositivo senza precisarne l'ambito applicativo e senza svolgere verifiche e test adeguati. Le amministrazioni resistenti e la società produttrice hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, sostenendo inoltre l'infondatezza del ricorso nel merito. La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Il Collegio ha esaminato preliminarmente le condizioni dell'azione, rilevando che la posizione dedotta non presentava i requisiti di attualità e concretezza: la ricorrente non era produttrice di dispositivi alternativi, non risultava impedita a commercializzare apparecchiature del tipo autorizzato e non aveva dimostrato un pregiudizio specifico, significativo e attuale derivante dal provvedimento. Il decreto si limitava a confermare l'approvazione di un dispositivo già autorizzato e largamente presente sul mercato, senza introdurre ulteriori restrizioni alla libertà di iniziativa economica della ricorrente.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto ammissibile la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., nonostante la rinuncia alla domanda cautelare. La proposizione dell'istanza cautelare è sufficiente a consentire la decisione immediata del merito quando la causa è matura e non ricorrono cause ostative; la successiva rinuncia incide soltanto sulla possibilità di decidere la domanda cautelare e non impedisce la definizione del giudizio, in applicazione dei principi di economia processuale, ragionevole durata e continenza. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. L'interesse all'annullamento deve essere personale, attuale e concreto e deve corrispondere a una specifica utilità ricavabile dalla rimozione dell'atto. La ricorrente aveva allegato soltanto un generico pregiudizio al proprio ambito commerciale, senza provare né le modalità di verificazione né la consistenza del danno, né dimostrare quale vantaggio specifico avrebbe conseguito dall'annullamento. La posizione della società risultava sostanzialmente indifferenziata rispetto a quella della generalità degli operatori del settore e la domanda si risolveva in una pretesa di sindacato astratto sulla legittimità dell'azione amministrativa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori, in favore di ciascuna delle parti resistenti e della controinteressata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La decisione immediata del merito in camera di consiglio è possibile quando la causa è matura e non ricorrono le cause ostative previste dalla disposizione. La previa proposizione della domanda cautelare è sufficiente; la rinuncia alla cautelare non impedisce la definizione immediata del giudizio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione e richiede una concreta utilità ottenibile mediante la decisione giudiziale.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare non impedisce al giudice amministrativo di definire immediatamente il merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a., quando l'istanza cautelare sia stata proposta, la causa sia matura per la decisione e non ricorrano le cause ostative previste dalla legge.
- L'interesse a ricorrere contro un provvedimento amministrativo deve essere personale, attuale e concreto e deve consistere nella possibilità di ottenere, dall'annullamento, una specifica utilità riferibile direttamente al ricorrente.
- La mera appartenenza al mercato interessato dal provvedimento amministrativo, senza una posizione differenziata e senza la dimostrazione di un pregiudizio attuale, concreto e significativo, non integra l'interesse a ricorrere.
- Nel caso di dedotta lesione concorrenziale, il ricorrente deve provare rigorosamente sia il pregiudizio subito sia l'utilità specifica conseguibile dall'annullamento; il generico richiamo alla compromissione dell'attività commerciale non è sufficiente.
- Non è ammissibile un'azione diretta a ottenere un sindacato generalizzato e astratto sulla legittimità dell'azione amministrativa in assenza di una lesione concreta della posizione giuridica del ricorrente.
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