Sentenza n. 1272/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Modena di diniego del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale revoca del precedente permesso
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contestando il diniego fondato sulla condanna definitiva per il reato di traffico di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990. Ha sostenuto che la Questura avrebbe dovuto verificare in concreto la sua pericolosità sociale, tenendo conto del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo in Italia, deducendo di lavorare nel Paese e di avere in Italia i propri familiari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate unitariamente le censure. Il provvedimento era motivato sulla base della sentenza definitiva del Tribunale di Pordenone che aveva condannato il ricorrente a due anni e otto mesi di reclusione e a 12.000 euro di multa per traffico di stupefacenti, relativo al possesso della sostanza comunemente indicata come droga dello stupro. La condanna rientra tra quelle ostative al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, in relazione ai reati previsti dall'art. 380 c.p.p. e, per i delitti non colposi, dall'art. 381 c.p.p. Il giudice ha ritenuto che, per le condanne in materia di stupefacenti diverse dall'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la valutazione della pericolosità sociale sia stata effettuata a monte dal legislatore e che non residui una discrezionalità amministrativa per una distinta valutazione individuale. L'obbligo di bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare opera soltanto quando sussistano qualificati vincoli familiari riconducibili alla disciplina del ricongiungimento familiare; nel caso concreto il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di tali legami in Italia. Non era inoltre applicabile la disciplina risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, riferita alla condanna, anche non definitiva, per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Le condanne per determinati reati, inclusi i reati in materia di stupefacenti riconducibili agli artt. 380 e 381 c.p.p., costituiscono causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo l'interpretazione accolta dal giudice.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La valutazione discrezionale e il bilanciamento con l'interesse alla tutela dell'unità familiare operano nei casi speciali collegati all'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare o alla condizione di familiare ricongiunto.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La disposizione impone di considerare durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo nell'accertamento della pericolosità; tuttavia, secondo la decisione, per le condanne ostative in materia di stupefacenti la valutazione legislativa della pericolosità esclude una ulteriore autonoma valutazione discrezionale del Questore, salvo la presenza di qualificati vincoli familiari.
art. 380, comma 2, lett. h), c.p.p.
L’arresto obbligatorio anche fuori flagranza per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, puniti a norma dell’articolo 73 Testo unico stupefacenti, DPR. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo.
I delitti in materia di stupefacenti puniti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, salvo l'ipotesi attenuata del comma 5, rientrano tra le fattispecie richiamate dalla disciplina delle cause ostative al soggiorno.
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990
La condanna definitiva per il reato di traffico di stupefacenti previsto da tali disposizioni è stata ritenuta ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi attenuata è esclusa dal caso deciso e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, richiede una verifica concreta della pericolosità sociale quando la condanna sia automaticamente ostativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali relativi a condanne penali.
Massime di principio
- La condanna definitiva per un delitto in materia di stupefacenti previsto dall'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, rientrante tra i reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.
- Per le condanne automaticamente ostative al soggiorno, la valutazione della pericolosità sociale è compiuta a monte dal legislatore; pertanto, il Questore può limitarsi ad accertare la sussistenza della condanna e non deve svolgere un'ulteriore autonoma valutazione discrezionale della pericolosità dello straniero.
- L'automatismo ostativo derivante da una condanna in materia di stupefacenti non opera nello stesso modo quando ricorrano i presupposti della disciplina speciale sul ricongiungimento familiare o quando sussistano qualificati vincoli familiari: in tali casi l'amministrazione deve bilanciare l'interesse alla sicurezza pubblica con la tutela dell'unità familiare.
- La necessità di una verifica concreta della pericolosità sociale affermata dalla Corte costituzionale per le condanne relative all'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non si estende alle condanne per le fattispecie più gravi previste dai commi 1 e 1-bis della medesima disposizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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