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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37819/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impatto contro l'ordinanza del 11/06/2025 che aveva revocato, con efficacia ex tunc, l'affidamento in prova al servizio sociale concesso al ricorrente il 30/03/2022. Il ricorrente contestava la revoca ex tunc sostenendo che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente gli elementi positivi (attività lavorativa, volontariato, progressi personali, prossimità alla conclusione della misura) e che le violazioni non erano di tale gravità da rendere nullo il periodo di affidamento decorrente dalla prima diffida (11/05/2022). Denunciava inoltre vizio di applicazione dell'art. 47, comma 11, legge n. 354/1975 e carenze motivazionali.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo l'esercizio della discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza nel valutare che le plurime e ripetute trasgressioni, la contiguità temporale dell'inizio delle condotte trasgressive rispetto all'accesso alla misura, l'episodio minaccioso/agitato del 3/5/2025 e le denunce per truffa, unitamente alla nota dell'UEPE che segnalava omessa documentazione dell'attività lavorativa e assenze agli appuntamenti, costituissero elementi idonei a ritenere incompatibile la prosecuzione dell'affidamento. Per tali ragioni la revoca con efficacia ex tunc e la nullificazione del periodo valutabile favorevolmente a decorrere dalla prima diffida sono state ritenute adeguatamente motivate. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354

    La revoca dell'affidamento non è automatica per la sola violazione ma dipende dal giudizio di incompatibilità con la prosecuzione della prova; il Tribunale può disporre la revoca con efficacia ex tunc quando il comportamento del condannato dimostri l'inesistenza ab initio di adesione al processo rieducativo

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, primo comma, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate a fondamento dei motivi di ricorso (errore di diritto e vizio motivazionale); la Corte ha ritenuto infondati sia i profili di inosservanza di legge sia quelli sulla presunta mancanza o illogicità della motivazione

  • sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 29/10/1987

    sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987

    Principio di proporzionalità e adeguatezza: il giudice può tener conto della durata e del comportamento tenuto in periodo di affidamento nel determinare gli effetti della revoca; il Tribunale ha applicato tali principi valutando che, nel caso concreto, il comportamento rende nullo il periodo favorevole a decorrere dalla prima diffida

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova non è automatica per ogni violazione: il giudice esercita un apprezzamento di merito discrezionale e può revocare solo se ritiene la condotta incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento
  • La revoca con efficacia ex tunc è giustificabile quando il comportamento del beneficiario dimostra, fin dall'inizio o comunque in fase iniziale, la mancanza di adesione al processo rieducativo
  • La valutazione del Tribunale deve essere logicamente motivata e basata su elementi concreti e plurimi (diffide, assenze, irregolarità nella frequenza, denunce, segnalazioni dell'UEPE): singoli episodi isolati possono non essere sufficienti, mentre la pluralità e la ripetitività aggravano la valutazione
  • Le segnalazioni dell'UEPE e la documentazione relativa all'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure hanno rilevanza probatoria nella gestione della misura alternativa e possono influenzare la valutazione di compatibilità
  • La mera origine di segnalazioni o denunce non sfocia automaticamente in procedimento penale ma può comunque concorrere alla valutazione del comportamento complessivo dell'affidato
  • Chi impugna una revoca ex tunc ha l'onere di contestare e confutare in modo puntuale gli elementi fattuali e probatori posti a fondamento della decisione: la Cassazione controlla la correttezza del criterio di valutazione e la sufficienza della motivazione, non sostituisce il giudizio di merito

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