Cassazione Penale, Sentenza n. 37819/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impatto contro l'ordinanza del 11/06/2025 che aveva revocato, con efficacia ex tunc, l'affidamento in prova al servizio sociale concesso al ricorrente il 30/03/2022. Il ricorrente contestava la revoca ex tunc sostenendo che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente gli elementi positivi (attività lavorativa, volontariato, progressi personali, prossimità alla conclusione della misura) e che le violazioni non erano di tale gravità da rendere nullo il periodo di affidamento decorrente dalla prima diffida (11/05/2022). Denunciava inoltre vizio di applicazione dell'art. 47, comma 11, legge n. 354/1975 e carenze motivazionali.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo l'esercizio della discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza nel valutare che le plurime e ripetute trasgressioni, la contiguità temporale dell'inizio delle condotte trasgressive rispetto all'accesso alla misura, l'episodio minaccioso/agitato del 3/5/2025 e le denunce per truffa, unitamente alla nota dell'UEPE che segnalava omessa documentazione dell'attività lavorativa e assenze agli appuntamenti, costituissero elementi idonei a ritenere incompatibile la prosecuzione dell'affidamento. Per tali ragioni la revoca con efficacia ex tunc e la nullificazione del periodo valutabile favorevolmente a decorrere dalla prima diffida sono state ritenute adeguatamente motivate. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354
La revoca dell'affidamento non è automatica per la sola violazione ma dipende dal giudizio di incompatibilità con la prosecuzione della prova; il Tribunale può disporre la revoca con efficacia ex tunc quando il comportamento del condannato dimostri l'inesistenza ab initio di adesione al processo rieducativo
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, primo comma, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme richiamate a fondamento dei motivi di ricorso (errore di diritto e vizio motivazionale); la Corte ha ritenuto infondati sia i profili di inosservanza di legge sia quelli sulla presunta mancanza o illogicità della motivazione
sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 29/10/1987
sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987
Principio di proporzionalità e adeguatezza: il giudice può tener conto della durata e del comportamento tenuto in periodo di affidamento nel determinare gli effetti della revoca; il Tribunale ha applicato tali principi valutando che, nel caso concreto, il comportamento rende nullo il periodo favorevole a decorrere dalla prima diffida
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automatica per ogni violazione: il giudice esercita un apprezzamento di merito discrezionale e può revocare solo se ritiene la condotta incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento
- La revoca con efficacia ex tunc è giustificabile quando il comportamento del beneficiario dimostra, fin dall'inizio o comunque in fase iniziale, la mancanza di adesione al processo rieducativo
- La valutazione del Tribunale deve essere logicamente motivata e basata su elementi concreti e plurimi (diffide, assenze, irregolarità nella frequenza, denunce, segnalazioni dell'UEPE): singoli episodi isolati possono non essere sufficienti, mentre la pluralità e la ripetitività aggravano la valutazione
- Le segnalazioni dell'UEPE e la documentazione relativa all'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure hanno rilevanza probatoria nella gestione della misura alternativa e possono influenzare la valutazione di compatibilità
- La mera origine di segnalazioni o denunce non sfocia automaticamente in procedimento penale ma può comunque concorrere alla valutazione del comportamento complessivo dell'affidato
- Chi impugna una revoca ex tunc ha l'onere di contestare e confutare in modo puntuale gli elementi fattuali e probatori posti a fondamento della decisione: la Cassazione controlla la correttezza del criterio di valutazione e la sufficienza della motivazione, non sostituisce il giudizio di merito
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