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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10317/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, proposta in via monitoria da un dirigente di un'autorità portuale, di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per quattro procedimenti penali ai quali era stato sottoposto, invocando l'art. 15 del CCNL dirigenti industria del 25/11/2009. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta dall'Autorità e confermato il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello di Genova, invece, aveva accolto l'appello dell'Autorità, riformando la decisione di primo grado e revocando il decreto ingiuntivo. In Cassazione il dirigente aveva proposto ricorso affidato a cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poi accettato dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non ha disposto nulla sulle spese, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c. per effetto della reciproca adesione alla rinuncia. Ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non comporta l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 CCNL dirigenti industria del 25/11/2009

    La norma era richiamata come base della pretesa di rimborso delle spese legali sostenute dal dirigente nei procedimenti penali.

  • art. 390 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, ha integrato i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, cod. proc. civ.

    In presenza di reciproca adesione alla rinuncia, la Corte ha escluso la pronuncia sulle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del processo se ricorrono i presupposti di legge.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
  • La rinuncia al ricorso, se accettata, esclude la regolazione delle spese nei termini ordinari quando vi sia reciproca adesione delle parti alla rinuncia.
  • L'estinzione del processo per rinuncia non determina l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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