Ordinanza n. 16719/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento del diniego del rilascio del nulla osta ex art. 19 N.O.I.F. per disputare le competizioni calcistiche della stagione 2023/2024 presso l’Impianto Sportivo Enrico Rocchi di Viterbo; della comunicazione prot. n.84828/2023 del 07.07.2023; della comunicazione prot. n. 86211 dell’11.07.2023; della comunicazione prot. n. 87340/2023 del 13.07.2023; del verbale della seduta del 06.07.2023, di estremi e contenuto ignoto; nonché del diniego di rinnovo o della proroga temporanea della concessione in uso e della gestione dello stadio Enrico Rocchi di cui alla convenzione con scadenza al 31.08.2023, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota prot. n.81270 del 30.06.2023, non conosciuta, nonché lo “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento in concessione dello stadio comunale”, approvata con determinazione dirigenziale n.1930 del 28.07.2023 e allegato modulo di partecipazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del nulla osta ex art. 19 N.O.I.F. per disputare le competizioni calcistiche della stagione 2023/2024 presso lo stadio Enrico Rocchi e diniego di rinnovo o proroga della concessione in uso e gestione dello stadio; impugnate inoltre le comunicazioni del Comune del 7, 11 e 13 luglio 2023 e l’avviso esplorativo per l’affidamento in concessione dello stadio
Esito
La controversia
La società sportiva ha proposto ricorso per l’annullamento dei dinieghi relativi al nulla osta per l’utilizzo dello stadio Enrico Rocchi nella stagione calcistica 2023/2024 e al rinnovo o alla proroga della concessione in uso e gestione, nonché delle comunicazioni comunali del 7, 11 e 13 luglio 2023, del verbale della seduta del 6 luglio 2023, della nota del 30 giugno 2023 e dell’avviso esplorativo per la nuova concessione. L’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. In corso di causa è stata depositata la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dato atto dell’interruzione del processo in conseguenza dell’apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, ai sensi dell’art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019, in combinato disposto con l’art. 79, comma 2, c.p.a. e con gli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il giudizio potrà essere proseguito o riassunto ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione di segreteria dell’intervenuta pronuncia di interruzione. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di annullamento. Nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Ritenuto che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 143, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell’articolo 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’articolo 299 e ss. c.p.c.;
L’apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente determina l’interruzione del processo secondo la disciplina richiamata congiuntamente dal TAR.
art. 79, comma 2, c.p.a.
Ritenuto che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 143, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell’articolo 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’articolo 299 e ss. c.p.c.;
La disposizione processuale amministrativa, coordinata con la disciplina della liquidazione giudiziale e con gli artt. 299 e seguenti c.p.c., fonda la declaratoria di interruzione del giudizio.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
Ritenuto che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 143, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell’articolo 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’articolo 299 e ss. c.p.c.;
Le disposizioni civilistiche sull’interruzione del processo concorrono, nel caso deciso, a disciplinare l’effetto processuale dell’apertura della liquidazione giudiziale.
art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
Ritenuto che il presente giudizio potrà essere proseguito o riassunto, ai sensi dell’articolo 80, commi 2 e 3, c.p.a. e che il dies a quo per la riassunzione decorra dalla data della comunicazione della segreteria dell’intervenuta pronuncia di interruzione;
Il giudizio interrotto può essere proseguito o riassunto secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 80 c.p.a.; nel caso concreto, il termine decorre dalla comunicazione di segreteria dell’ordinanza di interruzione.
Massime di principio
- L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una parte determina, secondo il combinato disposto della disciplina della crisi d’impresa e delle norme processuali richiamate, l’interruzione del processo amministrativo.
- Dopo l’interruzione, il giudizio può essere proseguito o riassunto nei termini dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; il dies a quo per la riassunzione decorre dalla comunicazione di segreteria della pronuncia di interruzione.
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