Cassazione Civile, Ordinanza n. 27500/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente della ASL aveva stipulato plurimi contratti a termine dal 2005 e aveva chiesto: (i) il riconoscimento del diritto alla conclusione della procedura di stabilizzazione con assunzione nell'organico dell'ente; (ii) il pagamento di differenze retributive per anzianità di servizio; (iii) in subordine, il risarcimento del danno per abuso nella reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego. Il Tribunale aveva escluso il diritto alla stabilizzazione, ma aveva accertato l'illegittimità dei contratti a termine e liquidato un'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010. La Corte d'appello, invece, aveva confermato il rigetto della stabilizzazione e, su appello della ASL, aveva ritenuto che la successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore avesse eliminato le conseguenze dannose dell'illecito, rigettando anche la domanda risarcitoria. Il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato un fatto sopravvenuto introdotto in appello e alterato il thema decidendum. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sul lavoro a termine nel pubblico impiego e della clausola 5 dell'accordo quadro UE, censurando l'assunto secondo cui la successiva stabilizzazione, intervenuta mediante concorso/procedura selettiva e non per accoglimento della pretesa giudiziale di stabilizzazione, sarebbe di per sé sufficiente a escludere il risarcimento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile nel giudizio di merito la deduzione di un fatto estintivo sopravvenuto intervenuto durante il processo di appello. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la stabilizzazione successiva del lavoratore elimina il pregiudizio da abuso dei contratti a termine solo se avvenuta nei ruoli dell'ente autore dell'abuso e in rapporto di diretta derivazione causale con esso, cioè come esito di misure specificamente volte a superare il precariato e idonee ex ante a offrire ragionevole certezza di stabilizzazione. Poiché la Corte d'appello aveva ritenuto satisfattiva la stabilizzazione senza verificare tali presupposti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
vizio di nullità della sentenza e del procedimento
è stato invocato per denunciare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha però escluso il vizio perché il fatto sopravvenuto poteva essere valutato nel merito
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
non è stato violato dalla Corte territoriale quando ha considerato la stabilizzazione sopravvenuta nel giudizio di appello
art. 99 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione, ma non ritenuto dirimente
art. 345 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l'introduzione di nuovi fatti in appello; la Corte distingue però tra deduzione in cassazione e deduzione nel merito di fatti sopravvenuti
art. 437 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sul thema decidendum nel giudizio del lavoro
art. 111 Cost.
invocato come parametro del giusto processo nella doglianza processuale
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato quale norma che disciplina l'uso del contratto a termine nelle pubbliche amministrazioni e la relativa illegittimità in caso di abuso
art. 36, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per affermare che nel pubblico impiego è preclusa la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato
d.lgs. n. 368/2001
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina generale del contratto a termine
art. 32 l. n. 183/2010
richiamato per la quantificazione dell'indennità risarcitoria riconosciuta in primo grado
clausola 5, comma 1, Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE
deve essere interpretata nel senso che osta a normative/procedure di stabilizzazione indipendenti da considerazioni relative al carattere abusivo del ricorso ai contratti a termine, perché non bastano da sole a sanzionare l'abuso e a rimuoverne le conseguenze
direttiva 1999/70/CE
costituisce il parametro sovranazionale della disciplina sul lavoro a tempo determinato e della necessità di misure adeguate contro l'abuso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di violazione di legge sostanziale
Massime di principio
- Nel giudizio di merito possono essere dedotti e valutati i fatti estintivi sopravvenuti verificatisi dopo l'introduzione della lite, mentre non è consentita la loro prima allegazione in cassazione se comportano nuovi accertamenti di fatto.
- In tema di abuso nella reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, la successiva immissione in ruolo del lavoratore non elimina automaticamente il diritto al ristoro del danno: occorre verificare se l'assunzione sia avvenuta proprio nell'ente autore dell'abuso e se sia causalmente connessa a misure specificamente destinate a superare il precariato.
- Una procedura di stabilizzazione è idonea a neutralizzare le conseguenze dell'abuso solo se offre ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione e non se rappresenta una mera occasione di partecipazione a un concorso aperto o comunque indipendente dalla valutazione del carattere abusivo dei contratti a termine.
- La sola assunzione a tempo indeterminato intervenuta in corso di causa non basta, di per sé, a far venir meno la pretesa risarcitoria per l'illegittima reiterazione di contratti a termine, se non ne sono accertati presupposti, finalità e nesso causale con l'abuso.
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