Cassazione Penale, Sentenza n. 47253/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 9/10/2023 contenente la proroga biennale del regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis O.p. Cicero contestava la legittimità della proroga sostenendo che le risultanze su cui il decreto si fondava erano datate e non rispecchiavano la situazione attuale: il maxiprocesso "Reset" non avrebbe collegato lui o i suoi familiari al clan, il figlio Osvaldo aveva avuto revoca di misure e riabilitazione, i familiari avrebbero avviato attività lecite, vi sarebbero state prove di dissociazione e positivi esiti del trattamento intramurario. La difesa denunciava violazione degli artt. 41-bis Ord. pen., 3 e 27 Cost., per insufficiente o apparente motivazione nella valutazione della cessazione del pericolo di collegamenti con l'organizzazione criminale.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato la persistenza di indici che ragionevolmente dimostrano la capacità dell'imputato di mantenere contatti con la consorteria: ruolo storico di capo della cosca, perduranti contatti e direttive veicolate tramite il figlio, attuale operatività e capacità rigenerativa del gruppo, assenza di elementi concreti e specifici idonei a provare una genuina dissociazione del detenuto (anche alla luce di rilievi disciplinari fino al 01/2023). La Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui, per la proroga del 41-bis, non è richiesta certezza assoluta ma la probabilità ragionevole della persistenza dei contatti valutata sui parametri del comma 2-bis; il decorso del tempo e la sola attività trattamentale positiva non sono di per sé determinanti. La motivazione è stata ritenuta adeguata e non meramente apparente; pertanto la proroga biennale del regime differenziato è stata confermata.
Norme richiamate
art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario
comma 2-bis; comma 2-sexies
La proroga del regime differenziato si fonda sull'accertamento che la capacità del detenuto di mantenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno. Tale accertamento va condotto valutando parametri (profilo criminale, posizione nel sodalizio, perdurante operatività del sodalizio, nuove incriminazioni) e può basarsi su indici fattuali che rendono ragionevolmente probabile la persistenza del pericolo; non è richiesta la prova certa e il mero decorso del tempo non è risolutivo
legge 15 luglio 2009, n. 94
Ha novellato i criteri di valutazione relativi all'art. 41-bis, in particolare i parametri contemplati dal comma 2-bis utilizzati per verificare la persistenza della pericolosità e dei collegamenti con l'organizzazione
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa in ordine a profili di parità/proporzionalità; la decisione ricorda precedenti valutazioni di costituzionalità e non riconosce contrasto fra 41-bis e art. 3 Cost. ove applicato nei limiti giustificati dalle esigenze di ordine e sicurezza
art. 27 Cost.
Invocato dalla difesa in relazione ai principi di pena e trattamento; la decisione non ritiene che l'applicazione/ proroga del 41-bis, secondo la motivazione fornita, violi il principio costituzionale dedotto
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e) (riferimento procedurale)
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità e la fattispecie di vizio impugnabile: il controllo in Cassazione è limitato alle violazioni di legge (motivazione inesistente o meramente apparente), non alla valutazione di merito dei fatti salvo profili di illogicità e mancanza di motivazione
Massime di principio
- Per la proroga del regime 41-bis è sufficiente provare la probabilità ragionevole che il detenuto possa mantenere contatti con l'organizzazione: non è richiesta la certezza assoluta
- La verifica si conduce valutando parametri specifici (profilo criminale, ruolo nel sodalizio, operatività della cosca, eventuali nuove incriminazioni) e tramite indici fattuali attuali; elementi datati possono essere ancora rilevanti se confermati da acquisizioni successive
- Il solo decorso del tempo o risultati generici del trattamento intramurario non bastano a dimostrare la cessazione della pericolosità: servono elementi concreti, specifici e nuovi che attestino dissociazione autentica
- La riabilitazione o il miglioramento della posizione di familiari non sono, di per sé, decisivi: occorre valutare se esistono elementi che dimostrino un reale mutamento del comportamento e del ruolo del detenuto
- La motivazione del giudice di sorveglianza deve confrontarsi con le deduzioni della difesa, ma è sufficiente che offra una spiegazione adeguata e non meramente apparente; in sede di ricorso la valutazione di merito è limitata e la Corte di legittimità sindaca la correttezza del percorso argomentativo più che la rivalutazione dei fatti
- Rilevanze disciplinari recenti e elementi probatori di comunicazioni con l'esterno (anche indirette tramite terzi) rafforzano la valutazione di persistenza del rischio e giustificano la proroga
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