Cassazione Penale, Sentenza n. 32473/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per rapina pluriaggravata in concorso e porto ingiustificato di arma da fuoco in concorso. I motivi dedotti: (i) illegittima utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'operante Cervone e mancato chiarimento se si trattasse di dichiarazioni spontanee o fatti di diretta percezione, (ii) insufficienza della prova per individuare il ricorrente quale autore o coautore del fatto (segnalazione solo della targa e appunti sul motore caldo), (iii) mancanza dell'elemento soggettivo e del concreto apporto causale per il concorso, (iv) carenza probatoria sulla aggravante dell'uso di armi, (v) vizi nel giudizio sulle circostanze attenuanti generiche (equivalenza con le aggravanti) e errori nella determinazione della pena base e nell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che le dichiarazioni del maresciallo Cervone, in particolare quanto all'aver accompagnato il Pepe al luogo di occultamento della refurtiva e all'aver constatato il ritrovamento del registratore di cassa e di parte del denaro, sono utilizzabili nella parte relativa alla condotta materiale e al rinvenimento. Ha ritenuto congrua la ricostruzione che individua il Pepe come conducente della vettura che ha accompagnato gli autori materiali, li ha attesi e li ha poi ripresi, configurando un apporto essenziale al fatto e la consapevolezza dell'impresa delittuosa. Ha altresì confermato l'applicazione delle aggravanti (persone travisate, uso di armi, più persone riunite) sulla base delle deposizioni delle persone offese e della regola che in caso di rapina a mano armata tutti i compartecipi rispondono anche del porto di armi. Quanto alle attenuanti generiche e alla loro equivalenza con le aggravanti, la Corte ha ritenuto non illogica la valutazione del giudice di merito, tenuto conto della collaborazione iniziale seguita dalla decisione dell'imputato di non confermare poi le dichiarazioni. Infine, la determinazione della pena base sopra il minimo ma sotto il medio edittale non richiede motivazione aggiuntiva e l'aumento per il porto di arma è di modesta entità.
Norme richiamate
Legge n. 110 del 1975, art. 4
Citata per la declaratoria di prescrizione della contravvenzione riferita ad una fattispecie accessoria; la Corte ha fatto riferimento alla prescrizione senza incidere sulla responsabilità penale per i delitti principali.
Codice penale, art. 110
Usato per inquadrare il ruolo del conducente/complice come concorso di persone nel reato quando il comportamento del conducente contribuisce all'evento criminoso; la Corte ha ritenuto applicabile il concorso ordinario ex art. 110.
Codice penale, art. 116
Richiamato come parametro per distinguere il concorso anomalo: la Corte afferma che il concorso anomalo opera solo se l'evento diverso non era stato neppure considerato possibile dal partecipante; nel caso non applicabile.
Codice penale, art. 133
Norma sui criteri di determinazione della pena. La Corte ha ricordato che quando la pena base è fissata sotto il medio edittale non è necessaria una motivazione dettagliata collegata ai criteri dell'art. 133.
Codice penale, art. 81
Richiamato per l'aumento previsto in caso di reato continuato; la Corte ha ritenuto legittimo un aumento di esigua entità e che per tali aumenti non è necessaria motivazione analitica.
Massime di principio
- Le dichiarazioni degli appartenenti alla Polizia giudiziaria sono utilizzabili nella parte in cui riferiscono fatti di diretta percezione e condotte materiali osservate; occorre però che il giudice chiarisca se si tratti di resoconti di fatti percepiti o di riferimenti a dichiarazioni spontanee dell'indagato
- La mera intestazione del veicolo al ricorrente, la segnalazione della targa, il ritrovamento dell'auto parcheggiata con motore caldo e l'indicazione che il conducente ha condotto gli inquirenti al luogo della refurtiva costituiscono elementi concreti idonei a fondare il concorso nel reato se inseriti in un quadro indiziario coerente
- Chi svolge il ruolo di conducente/basista che accompagna gli autori materiali, li attende e poi li riprende può essere ritenuto concorso ex art. 110 cod. pen. quando vi sia consapevolezza e contribuzione all'impresa criminosa; il concorso anomalo richiede invece che l'evento diverso non fosse neppure potenzialmente considerato dal partecipante
- In caso di rapina a mano armata, l'uso di armi e il porto abusivo possono essere ascritti a tutti i compartecipi se l'impiego delle armi era parte integrante dell'ideazione dell'azione delittuosa
- Il riconoscimento iniziale di collaborazione può costituire circostanza attenuante, ma la sua successiva non conferma o rettifica può giustificare un giudizio di equivalenza con aggravanti quando il giudice di merito motiva tale valutazione
- Nella determinazione della pena, la fissazione della pena base in misura superiore al minimo ma inferiore al medio edittale non richiede una motivazione analitica sui criteri dell'art. 133; aumenti di entità modesta per reati satellite o continuazione possono non richiedere motivazioni autonome dettagliate
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