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Ordinanza

Ordinanza n. 2228/2026 - Napoli, Sezione 3

per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Regione Campania sull’istanza di riesame presentata dal ricorrente il 23 maggio 2025 ai sensi dell’art. 19.1 del decreto dirigenziale n. 239 del 30 maggio 2022, recante l’approvazione delle disposizioni generali per l’attuazione delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali nell’ambito del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) Campania 2014/2020.

Giustizia amministrativa202507292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Campania sull’istanza di riesame del 23 maggio 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 19.1 del decreto dirigenziale n. 239 del 30 maggio 2022, relativo alle disposizioni generali per l’attuazione delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali nell’ambito del PSR Campania 2014/2020. Il ricorso è stato notificato a un indirizzo PEC della Regione Campania non incluso nel Reginde, sebbene comunque attribuibile all’amministrazione regionale. La Regione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio. Ha qualificato come nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita a un indirizzo PEC dell’amministrazione non registrato nel Reginde, ma comunque riferibile alla medesima amministrazione. La nullità può essere sanata dalla costituzione dell’amministrazione oppure, in mancanza di costituzione, mediante rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell’art. 44, commi 3 e 4, c.p.a., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. Poiché la Regione Campania non si è costituita, il Collegio ha assegnato al ricorrente trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notifica all’indirizzo PEC regionale registrato nel Reginde, imponendo il deposito della prova della notifica entro ulteriori dieci giorni dal suo perfezionamento anche nei confronti della Regione. In caso di mancata o tardiva rinnovazione, il TAR ha avvertito che procederà ai sensi dell’art. 35 c.p.a. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale dell’8 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la domanda non è stata ancora decisa.

  • art. 44, commi 3 e 4, c.p.a.

    La notificazione nulla può essere sanata mediante costituzione dell’amministrazione destinataria oppure, in mancanza, mediante rinnovazione entro il termine perentorio fissato dal giudice.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato per l’eventuale conseguenza processuale della mancata o tardiva rinnovazione della notificazione.

  • art. 19.1 del decreto dirigenziale n. 239 del 30 maggio 2022

    Individuato quale base dell’istanza di riesame relativa alle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014/2020.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    Ha espunto dall’art. 44, comma 4, c.p.a. l’inciso che subordinava la rinnovazione della notifica alla non imputabilità al notificante della causa dell’esito negativo.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di un ricorso amministrativo eseguita a un indirizzo PEC non presente nel Reginde, ma comunque attribuibile all’amministrazione destinataria, è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione può essere sanata dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione destinataria oppure, se questa non si costituisce, mediante rinnovazione della notifica entro il termine perentorio fissato dal giudice ai sensi dell’art. 44, commi 3 e 4, c.p.a.
  • La rinnovazione della notificazione prevista dall’art. 44, comma 4, c.p.a. non è subordinata alla verifica che l’esito negativo della notificazione dipenda da una causa non imputabile al notificante, in seguito all’eliminazione di tale condizione da parte della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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