Sentenza n. 2553/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’ASL relativa alla definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2021 nell’assistenza specialistica ambulatoriale, con relativi allegati
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL aveva determinato la regressione tariffaria unica per l’anno 2021, deducendo carenza assoluta di motivazione, violazione degli artt. 3 e 21-nonies della l. 241/1990, dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, degli artt. 6 e 41 CEDU e del decreto commissariale della Regione Campania n. 10 del 17 gennaio 2020, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento fosse contraddittorio rispetto a precedenti determinazioni, presentasse contraddizioni interne, non considerasse fatti e valutazioni sopravvenuti e fosse viziato dall’utilizzo, come base di calcolo, delle precedenti elaborazioni relative alla regressione tariffaria. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l’inammissibilità del ricorso per la sottoscrizione dei contratti sanitari contenenti la clausola di salvaguardia e per omessa notifica ai controinteressati. La ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata in via preliminare dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7902/2023 e n. 7908/2023, il Collegio ha ritenuto che le contestazioni riguardassero esclusivamente modalità, tempi e calcoli della regressione tariffaria, e non i provvedimenti autoritativi a monte che avevano stabilito la regressione e i relativi criteri. In tale fase l’ASL opera iure privatorum, dando esecuzione agli accordi contrattuali e incidendo sull’entità del corrispettivo mediante operazioni di calcolo; il rapporto riguarda quindi profili patrimoniali e una posizione di diritto soggettivo. Poiché il petitum sostanziale concerne l’effettiva debenza e quantificazione dei corrispettivi spettanti alla struttura accreditata, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., qualora il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate in ragione del fatto che il ricorso era stato notificato e depositato prima delle richiamate ordinanze delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
artt. 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Il rapporto tra strutture private accreditate e aziende sanitarie si inserisce in accordi contrattuali; la controversia sulla quantificazione del corrispettivo, quando non investe i poteri autoritativi a monte, riguarda una posizione di diritto soggettivo.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione, ma non esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente, ma non esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme preclusioni e decadenze.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’intestazione processuale; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo motivazionale.
Massime di principio
- La controversia relativa a modalità, tempi e operazioni di calcolo della regressione tariffaria applicata da un’azienda sanitaria nei confronti di una struttura privata accreditata appartiene alla giurisdizione ordinaria quando non mette in discussione i provvedimenti autoritativi a monte che hanno stabilito la regressione e i criteri per determinarla.
- Quando l’azienda sanitaria, nell’ambito di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata, determina il corrispettivo dovuto applicando il tetto di spesa e i meccanismi di regressione tariffaria, agisce iure privatorum e incide su una posizione di diritto soggettivo, non esercitando un potere discrezionale autoritativo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: la formale impugnazione di una deliberazione amministrativa non radica la giurisdizione amministrativa se la domanda mira sostanzialmente alla quantificazione o al pagamento dei corrispettivi contrattuali.
- In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
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