Cassazione Penale, Ordinanza n. 02453/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione a un capo di tentato furto e ha rideterminato la pena per le residue imputazioni. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo: manifesta illogicità della motivazione in ordine alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza l'inadeguatezza della motivazione sulla pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e conforme alla legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha ricordato che una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di dosimetria è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, mentre la scelta di una pena media o prossima al minimo edittale resta insindacabile perché rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La determinazione della pena entro i limiti di una misura media o prossima al minimo edittale è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, secondo i criteri ivi indicati, e non richiede una motivazione particolarmente analitica.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, una motivazione specifica e particolarmente analitica è necessaria solo quando la sanzione irrogata si collochi prossima al massimo edittale o comunque oltre la media; se invece la pena è determinata in misura media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito è normalmente insindacabile in cassazione.
- La censura di manifesta illogicità della motivazione sulla pena non è sufficiente, da sola, a superare la discrezionalità del giudice di merito quando la pena sia contenuta in un range edittale ordinario e la sentenza dia conto, anche sinteticamente, della scelta compiuta.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02446/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02447/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02448/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02449/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02450/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02451/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →