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Sentenza

Sentenza n. 387/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-, con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti e i documenti inerenti alla domanda di protezione internazionale individuata con ID -OMISSIS-; e per la condanna dell’Amministrazione a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie dei provvedimenti richiesti.

Giustizia amministrativa202600157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di protezione internazionale, inclusi gli atti e il decreto conclusivo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza con cui domandava visione ed estrazione di copia di tutti gli atti relativi alla propria domanda di protezione internazionale. Ha dedotto di non avere ricevuto comunicazioni dopo l’audizione davanti alla Commissione territoriale di Perugia e di non conoscere l’esito del procedimento. Nel corso del giudizio il Ministero ha trasmesso al difensore copia del decreto di diniego, la prova della spedizione della notifica e quella del suo perfezionamento per irreperibilità. La notificazione risultava però indirizzata a un civico diverso da quello dichiarato dal ricorrente in sede di audizione, per un possibile errore materiale dell’ufficio. Il Ministero ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l’Amministrazione ha trasmesso la documentazione richiesta, in applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre oneri e accessori. Il ricorso era stato ritualmente proposto e l’esito della domanda di protezione internazionale non poteva ritenersi conosciuto dal ricorrente prima della data indicata nel provvedimento. La successiva trasmissione degli atti e la segnalazione dell’errore nell’indirizzo non eliminano il fatto che il ricorrente abbia dovuto agire in giudizio per ottenere l’accesso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene di dare atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

    La sopravvenuta trasmissione degli atti richiesti consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio promosso contro il silenzio su un’istanza di accesso, l’Amministrazione trasmette la documentazione richiesta e soddisfa così l’interesse all’ostensione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione dell’istanza di accesso non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese quando il ricorso era stato ritualmente necessario per ottenere i documenti e l’interessato non aveva potuto conoscere autonomamente l’esito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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