Cassazione Civile, Ordinanza n. 16869/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una dipendente dell'università, in servizio presso un dipartimento della facoltà di medicina e chirurgia, per ottenere il riconoscimento dell'indennità di equiparazione prevista per il personale universitario non medico operante presso strutture sanitarie convenzionate o gestite dalle università, oltre al risarcimento del danno. La lavoratrice sosteneva di avere diritto alla perequazione economica sulla base dell'equiparazione tra il proprio trattamento e quello del personale sanitario di pari funzioni, mansioni e anzianità. Il tribunale accolse la domanda e la corte d'appello confermò. L'università ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale non aveva verificato la concreta parità di mansioni, funzioni e anzianità e aveva applicato un automatismo nell'equiparazione economica; con il secondo denunciò violazione del CCNL università 1994/1997, assumendo che la disciplina pattizia legittimasse i propri provvedimenti generali di differenziazione tra personale laureato e non laureato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando la propria giurisprudenza consolidata sull'indennità c.d. De Maria o di equiparazione: la base normativa dell'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, letta con l'allegato D del D.I. 9 novembre 1982, consente di determinare l'indennità in base alla qualifica universitaria e alla corrispondente tabella di equiparazione, senza che assuma rilievo il possesso del titolo di studio per l'accesso alla qualifica rivendicata. La concreta prova della parità di funzioni, mansioni e anzianità rileva solo quando si discute dell'inclusione nel computo di componenti del trattamento economico del personale sanitario che dipendono dal conferimento di specifici incarichi, come l'indennità di posizione, la retribuzione di risultato o l'indennità di esclusività. Poiché dalla sentenza impugnata non risultava che tali specifiche voci fossero state prospettate, il ricorso è stato respinto. La parte ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 200 del 1974
richiamato come base del diritto all'indennità di equiparazione per il personale universitario non medico operante in strutture sanitarie
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
norma che riconosce l'indennità perequativa al personale universitario impegnato in attività assistenziale e che richiede l'equiparazione al trattamento economico del personale sanitario di pari funzioni, mansioni e anzianità
D.I. 9 novembre 1982, allegato D
considerato lo strumento di concreta equiparazione economica tra qualifiche universitarie e qualifiche del personale sanitario
art. 6 d.m. 31 luglio 1997
richiamato nel ricorso come norma concernente il sistema di inquadramento/equiparazione, ma non ritenuto decisivo per accogliere le censure
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla ricorrente in relazione alle componenti retributive collegate agli incarichi dirigenziali
art. 36 Cost.
evocato dalla ricorrente per sostenere il principio di giusto trattamento economico, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento
art. 53 CCNL Università 1994/1997
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità dei propri atti generali di disciplina dell'equiparazione
art. 91 c.p.c.
base della condanna alle spese in applicazione del criterio di soccombenza
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
norma che impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'indennità di equiparazione spettante al personale universitario non medico addetto a strutture sanitarie va determinata in base alla qualifica e alla tabella di corrispondenza normativa, non sulla base di un automatico allineamento alle voci retributive del personale sanitario dirigenziale.
- La parità concreta di funzioni, mansioni e anzianità rileva solo quando si controverte sull'inclusione nel computo di componenti del trattamento economico che sono legate a specifici incarichi o status dirigenziali, e non per la spettanza in sé dell'indennità perequativa.
- Il possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica sanitaria comparata non è di per sé determinante ai fini del riconoscimento dell'indennità di equiparazione, se la comparazione è regolata dalla tabella normativa applicabile.
- Le clausole o disposizioni collettive invocate dall'amministrazione non possono sovvertire il meccanismo normativo di equiparazione quando la giurisprudenza consolidata ne abbia già definito i criteri di calcolo.
- In sede di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è infondata se la questione decisiva non risulta essere stata effettivamente prospettata nella sentenza impugnata come tema di decisione.
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