Sentenza del 12/06/2015 n. 12268 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava il riconoscimento del rimborso IRPEF richiesto dal contribuente sulla maggiore ritenuta applicata alla liquidazione in capitale della rendita previdenziale integrativa. Sosteneva che le somme dovessero essere tassate con il regime previsto per il TFR oppure, in subordine, che l'aliquota del 12,5% fosse applicabile secondo criteri diversi. Contestava inoltre l'insufficiente motivazione della CTR, che non aveva verificato se il fondo avesse prodotto un effettivo rendimento finanziario derivante dalla gestione del capitale accantonato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate solo nei limiti della necessità di rideterminare l'importo agevolabile. Ha confermato che, per gli iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata per la quota capitale, mentre il rendimento finanziario netto effettivamente prodotto dalla gestione del capitale è assoggettato all'aliquota del 12,5% prevista dalla L. n. 482/1985, art. 6. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, che dovrà esaminare gli investimenti concretamente effettuati dal fondo, le plusvalenze realizzate e il criterio di attribuzione alle singole posizioni, calcolando quindi il rimborso spettante. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, artt. 16 e 17
Disciplinano il regime di tassazione separata applicabile, per la quota capitale, alle somme maturate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro.
D.P.R. n. 917/1986, artt. 41, comma 1, lett. g-quater, e 42, comma 4
Sono richiamati nel quadro della disciplina fiscale delle prestazioni previdenziali e dei rendimenti finanziari.
D.L. n. 669/1996, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30/1997
Richiamato dall'Agenzia delle entrate per sostenere l'applicazione del regime fiscale previsto per prestazioni assimilabili al TFR.
D.Lgs. n. 124/1993, art. 13, comma 9
Rileva per individuare il regime applicabile ai fondi di previdenza complementare in relazione al momento di iscrizione dell'interessato.
L. n. 335/1995, art. 11, comma 3
Richiamata tra le disposizioni che regolano il trattamento fiscale e previdenziale delle prestazioni complementari.
L. n. 482/1985, art. 6
Aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo.
L'aliquota del 12,5% non si applica all'intera prestazione previdenziale, ma soltanto al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata riguarda la sorte capitale, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50%.
Stabilisce il criterio di distinzione tra capitale versato e rendimento finanziario nei fondi previdenziali integrativi aziendali.
Massime di principio
- Nelle prestazioni in capitale derivanti da fondi previdenziali integrativi aziendali, occorre distinguere la quota capitale dalla quota costituita dal rendimento finanziario effettivamente prodotto dalla gestione del fondo.
- L'aliquota agevolata del 12,5% si applica soltanto al rendimento netto derivante da investimenti e plusvalenze concretamente realizzati dal fondo, non automaticamente all'intero importo liquidato.
- La mera presenza di una prestazione previdenziale o di un contratto assicurativo non dimostra da sola l'esistenza di un rendimento agevolabile: devono essere ricostruiti gli investimenti effettuati, i risultati conseguiti e il criterio di attribuzione al singolo aderente.
- Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993 e per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la quota capitale segue il regime della tassazione separata, mentre il rendimento finanziario segue il regime previsto dalla L. n. 482/1985.
- Quando il giudice riconosce il diritto al rimborso senza quantificare analiticamente la componente di rendimento, la decisione può essere cassata con rinvio per una nuova determinazione dell'importo effettivamente rimborsabile.
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