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Sentenza

Sentenza n. 1246/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 36/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 746/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale di Ivrea che ordinava l’accredito di euro 1.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo nominale complessivo di euro 1.000,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente al ricorso. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva adempiuto a quanto stabilito dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva adempiuto al comando contenuto nella sentenza posta in esecuzione. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso: il Ministero è stato condannato a rifondere euro 400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge. Il Collegio ha disposto inoltre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale connessi alle vicende esecutive.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell’adempimento dell’Amministrazione nelle more del giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    È stato richiamato per disporre la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

  • art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Ha giustificato la dimidiazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali.

  • Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    È stata utilizzata per determinare i compensi nelle cause di valore inferiore a euro 1.100,01.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione adempie, nelle more del giudizio di ottemperanza, agli obblighi risultanti dal giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione non esclude necessariamente la condanna alle spese: qualora il ricorso fosse giustificato al momento della proposizione, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio seriale di ottemperanza, il giudice può tenere conto della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione, riducendo il compenso entro i limiti consentiti dai parametri applicabili.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce al giudice di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti quando emergano potenziali profili di danno erariale connessi al ritardo o alle modalità dell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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