Sentenza n. 783/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento -della delibera di consiglio comunale n. 27 del 22.04.2020 pubblicata all’albo pretorio sino al 09.05.2020, mai notificata alla ricorrente, con oggetto “INDIRIZZO PER REGOLAMENTARE L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA SIA DI NUOVA FORMAZIONE CHE ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE”; - ove occorra ed ove mai esistenti, delle disposizioni limitative dell’attività estrattiva rinvenienti dalla delibera di consiglio comunale n. 4 del 04.03.2019, avente ad oggetto “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO AMMINISTRATIVO 2018-2023. APPROVAZIONE” e richiamata ob relationem nella delibera di C.C. n. 27/2020; - nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi comprese, ove occorra ed ove lesive degli interessi della ricorrente, le eventuali ulteriori relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento con riserva, in ogni caso, di formulare in merito ed ove necessario appositi motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio comunale recante indirizzo politico contrario all'ampliamento di una cava, nonché eventuali disposizioni limitative richiamate da precedenti linee programmatiche
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di una cava e proprietaria della particella interessata dall'attività estrattiva, intendeva ampliare la cava su particelle contermini. Ha impugnato la delibera consiliare con cui il Comune aveva manifestato l'indirizzo politico di non consentire l'ampliamento, deducendo vizi articolati in relazione alle vicende urbanistiche e alla rettifica cartografica dello strumento urbanistico operata dal commissario ad acta. La ricorrente sosteneva, in particolare, che tale rettifica avesse eliminato un possibile ostacolo all'ampliamento, escludendo le particelle dagli ATE e ATD del PRG per l'assenza di aree boschive. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo la natura meramente politica e non lesiva della delibera.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di lesività e di interesse attuale all'impugnazione. La competenza a definire l'istanza di ampliamento della cava appartiene alla Regione Puglia, presso la quale l'istanza era stata presentata; al Comune competeva, nell'ambito del procedimento, l'attività relativa alla VIA. Le valutazioni tecniche e decisorie comunali inerenti a tale procedimento spettano agli organi dirigenziali. La delibera consiliare è stata qualificata come mero atto di indirizzo politico, privo di autonoma capacità lesiva, non avente natura provvedimentale né di parere vincolante o ostativo. Essa non ha arrestato il procedimento, non ha inciso sulla successiva delibera commissariale e non ha condizionato il procedimento regionale, che aveva seguito un percorso autonomo. Inoltre, non risultavano adottati atti dirigenziali applicativi della delibera. L'eventuale lesione sarebbe divenuta attuale solo con l'adozione di un successivo atto applicativo dirigenziale, eventualmente conforme all'indirizzo consiliare e contrario alla normativa di settore. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori se dovuti.
Massime di principio
- Un atto di indirizzo politico adottato da un organo consiliare è autonomamente impugnabile solo se possiede natura provvedimentale o costituisce un parere vincolante, un atto ostativo o un arresto procedimentale idoneo a incidere direttamente su una situazione soggettiva.
- L'atto di indirizzo politico privo di effetti immediati non determina una lesione attuale e concreta quando non modifica la posizione giuridica del destinatario, non arresta il procedimento e non vincola gli organi competenti all'adozione del provvedimento finale.
- L'interesse a ricorrere contro un indirizzo politico diviene attuale soltanto con l'adozione dell'eventuale successivo atto applicativo che incida concretamente sulla posizione del privato.
- La competenza dell'organo consiliare a esprimere indirizzi politici non si estende all'adozione delle determinazioni tecniche e decisorie attribuite agli organi dirigenziali nell'ambito del procedimento amministrativo.
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