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Ordinanza

Ordinanza n. 52/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

quanto all’appello principale per la riforma in parte qua della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1170/2025, resa tra le parti, pubblicata il 28 maggio 2025, notificata il 29 maggio 2025, di accoglimento della domanda di annullamento: - del provvedimento -OMISSIS- del 23 dicembre 2024 a firma del Responsabile della VI Direzione e dal Responsabile del Procedimento del Comune di inibizione del locale discoteca identificato in catasto al foglio di mappa -OMISSIS- finché non siano rimosse le “criticità” poste nella nota prot. -OMISSIS-/2024; - del provvedimento emesso in data 23 dicembre 2024 dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Trapani con cui è stato determinato che “l’autorizzazione all’apertura ed esercizio dell’attività da destinare a discoteca da rilasciarsi da parte degli Enti competenti potrà avvenire solo dopo la rimozione dell’intera copertura secondo l’attuale normativa vigente”; - del provvedimento emesso in data 12 dicembre 2024 dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene Ambienti di Vita di Trapani con cui è stato determinato che l’attività da destinare a discoteca potrà essere esercitata solo dopo la rimozione dell’intera copertura, tenuto conto che ai sensi del d.m. 6 settembre 1994 il punto 3D recita testualmente : “nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc) le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale è incapsulato”; - tutti gli atti e provvedimenti preparatori, presupposti e consequenziali ai provvedimenti sopra impugnati; quanto all’appello incidentale dell’ASP Trapani per la riforma della sentenza sopra specificata con richiesta cautelare; quanto all’ulteriore appello incidentale della Società originaria ricorrente per la riforma in parte qua della medesima sentenza;

Giustizia amministrativa202500832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 1170/2025, che aveva accolto la domanda di annullamento dei provvedimenti comunali e dell'ASP di inibizione dell'attività di discoteca e di subordinazione dell'autorizzazione alla rimozione integrale della copertura in eternit

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al resistente (società e ASP)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello principale per la riforma parziale della sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato i provvedimenti adottati nei confronti del locale destinato a discoteca. L'ASP di Trapani ha proposto appello incidentale, con domanda cautelare, contestando l'interpretazione data dal giudice di primo grado alle risultanze della verificazione, in particolare alla documentazione relativa all'intervento di incapsulamento della copertura in eternit, realizzato in assenza di autorizzazione. L'ASP ha evidenziato che il verificatore non aveva escluso il pericolo derivante dalla copertura in eternit. La società originaria ricorrente ha a sua volta proposto appello incidentale per la riforma parziale della sentenza, senza che dal testo emergano ulteriori specifici motivi.

La decisione

Il CGARS, nella fase cautelare, ha accolto la domanda cautelare proposta dall'ASP di Trapani e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della società. Il Collegio ha ritenuto preminente, nel bilanciamento degli interessi, la tutela della salute pubblica, considerando necessario mantenere invariata la situazione fino alla decisione di merito. La fissazione dell'udienza pubblica di merito è stata demandata a separato decreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare in appello.

  • d.m. 6 settembre 1994, punto 3D

    nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc) le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale è incapsulato

    Richiamato nei provvedimenti amministrativi per motivare il rischio connesso alla copertura in eternit in un locale destinato a discoteca.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado quando, alla luce delle censure proposte, permanga un rischio non escluso per la salute pubblica derivante dalla situazione oggetto dei provvedimenti amministrativi.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la tutela della salute pubblica può assumere carattere preminente e giustificare il mantenimento dello stato di fatto fino alla decisione di merito, senza anticipare la definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniIgiene e sanità pubblicaTutela cautelare
RamiAmbienteSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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