Cassazione Civile, Sentenza n. 8340/2020 del 29/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l'anno d'imposta 2004 l'Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. L'accertamento, fondato su un processo verbale di constatazione, contestava ricavi imponibili non dichiarati per Euro 1.062.464,00 e costi fittizi per Euro 225.957,00, determinando un reddito netto accertato di Euro 1.414.912,00. La contribuente impugnava l'avviso deducendo la carenza della motivazione per relationem e l'infondatezza delle presunzioni e degli elementi logici utilizzati; la Commissione tributaria provinciale di Salerno respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 149/9/11 depositata il 9 marzo 2011, respingeva l'appello. In Cassazione la società articolava sei motivi: con il primo e il secondo contestava, rispettivamente sotto il profilo motivazionale e di violazione di legge, la mancata dimostrazione dei presupposti per l'accertamento analitico-induttivo e dell'inattendibilità della contabilità; con il terzo e il quarto censurava la valutazione delle somme riprese a tassazione come ricavi non dichiarati, sostenendone la natura meramente finanziaria e contestando la prova dei ricavi per Euro 1.062.464,00; con il quinto e il sesto contestava la valutazione delle fatture passive emesse da Qualitek s.r.l. e la ripresa della detrazione IVA relativa a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, oltre che infondati, il primo, il terzo e il quinto motivo: la CTR aveva esposto un percorso logico e giuridico adeguato, fondato su presunzioni semplici e riscontri documentali, per concludere che le operazioni dichiarate non erano veritiere; non era necessario un esame analitico di ogni voce contabile se l'inattendibilità emergeva dagli elementi complessivamente valutati. In particolare, i documenti relativi ai rapporti tra la contribuente, Orimex, Qualitek e Banca Agrileasing smentivano la tesi delle semplici operazioni finanziarie e sostenevano la conclusione circa l'inesistenza soggettiva dell'operazione di leasing, anche in ragione della carenza di capacità tecnica e professionale di Qualitek. Ha respinto anche il secondo, il quarto e il sesto motivo: la CTR si era attenuta ai principi dell'accertamento analitico-induttivo e aveva fondato la valutazione sull'inverosimiglianza delle operazioni alla luce degli elementi acquisiti; la ricorrente non aveva allegato di aver fornito prova contraria o indicato elementi idonei a infirmare tale conclusione. La Corte ha inoltre escluso che il giudizio di legittimità consentisse una nuova valutazione dei fatti e delle prove. La società è stata condannata alle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata
L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche quando la contabilità è formalmente regolare, se presunzioni gravi, precise e concordanti ne pongono seriamente in dubbio completezza e fedeltà.
art. 54, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972
in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni
Ai fini IVA, anche una contabilità formalmente regolare può essere disattesa se intrinsecamente inattendibile per antieconomicità; presunzioni semplici gravi, precise e concordanti possono fondare la ricostruzione induttiva, con onere del contribuente di fornire prova contraria.
art. 2697 c.c.
incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni
Dopo che l'Amministrazione ha contestato l'antieconomicità e fondato la ricostruzione su presunzioni dotate dei requisiti richiesti, spetta al contribuente fornire prova contraria della correttezza delle dichiarazioni e delle operazioni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (testo anteriore alla modifica del 2012)
Ed invero, su tutti tali fatti, la Commissione tributaria regionale ha argomentato in maniera adeguata indicando l’iter logico e giuridico in base al quale ha ritenuto non veridiche le operazioni dichiarate, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente circa la regolarità delle operazioni effettuate.
La censura motivazionale non è fondata quando la decisione impugnata espone adeguatamente l'iter logico-giuridico e gli elementi sui quali si basa; nel caso concreto i motivi sono stati inoltre ritenuti inammissibili perché rivolti contro una sentenza soggetta al testo previgente dell'art. 360, n. 5.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo può essere effettuato anche in presenza di scritture formalmente regolari quando presunzioni gravi, precise e concordanti, anche tratte dall'antieconomicità della gestione e dalle incongruenze rispetto alle condizioni concrete dell'attività, rendano la contabilità intrinsecamente inattendibile.
- Quando l'Amministrazione contesta con elementi presuntivi l'antieconomicità e l'inattendibilità delle operazioni dichiarate, il contribuente è tenuto a fornire prova contraria della loro effettività e regolarità fiscale; la sola regolarità formale della documentazione contabile non è sufficiente.
- La motivazione del giudice tributario può ricavare l'inattendibilità complessiva della contabilità dall'esame logico degli elementi documentali e fattuali, senza dover necessariamente analizzare separatamente ogni singola voce di bilancio.
- Il ricorso per cassazione non consente di sostituire alla valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito una diversa ricostruzione, quando quella valutazione sia coerente e corretta sul piano logico-formale e giuridico.
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