Cassazione Penale, Sentenza n. 30688/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: si contestava la valutazione degli indizi relativi alla rapina impropria aggravata (capo 1), in particolare l'attribuzione all'indagato dell'utenza telefonica con finale 333, l'identificazione del "Geri" citato dalla madre di un coimputato, il significato del rientro in Italia del Vata e la valutazione degli accertamenti biologici sul berretto repertato (traccia mista con sovrapposizione al profilo genetico del ricorrente). Inoltre si deduceva carenza di gravità indiziaria rispetto ai furti aggravati contestati ai capi 8) e 9), perché sulle vetture sottratte sono emerse tracce biologiche incompatibili con il profilo del Vata e i furti sono avvenuti in luoghi diversi senza elementi concreti che colleghino l'indagato a quei fatti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso: ha ritenuto infondato il motivo relativo alla rapina impropria (capo 1), confermando la valutazione del Tribunale circa l'attribuzione dell'utenza 333 all'indagato, i contatti con soggetti arrestati e la valenza indiziante della traccia biologica sul berretto, nonostante la presenza di profili multipli. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo ai furti aggravati (capi 8) e 9)), ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame carente e meramente possibilistica rispetto all'attribuzione del concorso nei due furti al ricorrente; perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente a quei capi e ha rimesso la questione al Tribunale del riesame di Trieste per nuovo giudizio. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.
Prevede la trattazione con contraddittorio cartolare per il riesame; la Corte segnala che il procedimento è stato svolto secondo tale disposizione, senza che ciò incida sul merito delle valutazioni cautelari effettuate
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
art. 309, comma 7, cod.proc.pen.
Norma richiamata per indicare la competenza del Tribunale del riesame di Trieste alla rinnovazione del giudizio sulle questioni annullate dalla Cassazione
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma (testo menzionato)
art. 94,comma iter, disp.att. cod.proc
Richiamo procedurale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; non incide sulle questioni di merito ma segna gli obblighi amministrativi conseguenti
Massime di principio
- La combinazione di elementi indiziari di segno concorde (tabulati telefonici attinenti a comportamenti contestati, contatti con soggetti raggiunti da misure, collegamenti temporali e logici) può costituire gravità indiziaria sufficiente per la custodia cautelare; obiezioni generiche da parte della difesa senza analisi puntuale non prevalgono.
- Una traccia biologica mista che include un profilo compatibile con l'indagato può avere valenza indiziante anche se non esclusiva; la forza del rilievo dipende dalla spiegazione tecnica e dalla coerenza con il quadro indiziario complessivo, mentre spiegazioni speculative (es. cessione del capo, abbandono precedente) richiedono concretezza e non bastano a escludere la misura cautelare.
- Per attribuire il concorso in furti complementari collegati a una fuga, è necessario un collegamento motivato tra l'indagato e ciascun furto (tempi, luoghi, elementi materiali o investigativi): affermare genericamente la possibilità che l'imputato abbia concorso non è sufficiente; la motivazione deve spiegare chiaramente i passaggi logici.
- La Cassazione non sostituisce il giudizio ma verifica la completezza e la logicità della motivazione: carenze motivazionali importanti determinano annullamento e rinvio per nuovo esame, non necessariamente proscioglimento.
- In sede cautelare le critiche tecniche (es. metodo statistico per il confronto genetico) devono essere sollevate in modo concreto e, se rilevanti, il giudice deve affrontarle esplicitamente; altrimenti la conclusione perizia-scientifica, se adeguatamente documentata, conserva efficacia indiziaria.
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