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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31467/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha sostenuto che non poteva essere affermata la responsabilità ex art. 648 c.p. senza l'individuazione del reato presupposto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. Con il terzo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto in furto ex art. 624 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo introduceva una censura non dedotta specificamente in appello e quindi non proponibile in sede di legittimità; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti non specifici, perché meramente reiterativi delle doglianze già respinte dal giudice di merito, senza una concreta critica argomentata alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, richiamata come reato oggetto della contestazione e della verifica dell'elemento soggettivo.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura non dedotta come motivo di appello non è proponibile in cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando non presenta specificità e si limita a reiterare doglianze già formulate e disattese in appello.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato solo come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto prospettata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte questioni nuove che non siano state specificamente devolute con l'appello, quando la loro deduzione sia prescritta a pena di inammissibilità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi in modo argomentato con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure di appello già disattese integra inammissibilità.
  • In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche da indizi indiretti, compresa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, purché la valutazione sia coerente con la struttura della fattispecie e con l'onere probatorio dell'accusa.
  • La mancata indicazione del reato presupposto, quando sia dedotta per la prima volta in cassazione e non sia stata specificamente devoluta in appello, non può essere scrutinata nel merito dal giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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