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Sentenza

Sentenza del 02/08/2019 n. 959 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Imposte sul reddito - Sponsorizzazione - costo - deducibilità - inerenza - necessaria - contestazione fondata sulla sua esclusiva antieconomicità - illegittima

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a imposizione tre categorie di costi: euro 22.015,12 per operazioni inesistenti, euro 26.000,00 per costi di sponsorizzazione ritenuti non inerenti e antieconomici, ed euro 90.149,47 per provvigioni Italia ritenute non documentate. La società ha contestato anche la motivazione dell'atto e il recupero delle provvigioni, sostenendo che derivassero da un contratto di agenzia. L'Ufficio ha proposto appello incidentale contro l'annullamento del recupero relativo alla sponsorizzazione, insistendo sulla sua antieconomicità e incongruenza rispetto agli obiettivi aziendali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello principale della contribuente sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado. È rimasto definitivamente imponibile il recupero di euro 22.015,12 relativo alle operazioni inesistenti, non contestato dalla società. È stato confermato anche il recupero di euro 90.149,47 per provvigioni non documentate, poiché risultava provata l'intermediazione solo per le vendite di gas refrigerante. È stato invece confermato l'annullamento del recupero di euro 26.000,00 relativo alla sponsorizzazione della società ciclistica: la sola antieconomicità, la difformità dai valori di mercato o il confronto con sponsorizzazioni effettuate da altre imprese non erano sufficienti a negare l'inerenza e la deducibilità del costo. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale della deducibilità dei costi di pubblicità e sponsorizzazione

    Tali costi rientrano fra le spese di pubblicità, integralmente deducibili se rispettosi dei requisiti di inerenza ed effettività della spesa finalizzata alla promozione della propria impresa, nonché della funzionalità rispetto alla produzione del reddito della stessa.

    Le spese di sponsorizzazione sono deducibili quando risultano effettive, documentate e qualitativamente collegate all'attività d'impresa e alla promozione dei suoi prodotti o marchi.

  • CGUE, 20 gennaio 2005, causa C-412/03, Hotel Scandic Gåsabäck

    La circostanza che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore od inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante.

    Il semplice scostamento dal prezzo o dalla prassi di mercato non dimostra, di per sé, l'estraneità dell'operazione all'attività economica né consente di disconoscere automaticamente il costo.

  • Cassazione civile, sentenza n. 18904/2018

    La circostanza che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore od inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante.

    La congruità economica non può essere valutata esclusivamente mediante un confronto quantitativo con il mercato, se non viene dimostrata la mancanza di inerenza o l'estraneità all'impresa.

  • Cassazione civile, sentenza n. 23033/2017

    In assenza di una fondata contestazione in punto di inerenza del costo, deve escludersi il potere dell'Ufficio di ridurre i costi portati in deduzione basando l'accertamento sulla sola eccezione di antieconomicità.

    L'Amministrazione finanziaria non può sostituire le proprie valutazioni di convenienza alle scelte imprenditoriali del contribuente. L'antieconomicità può assumere rilievo solo se inserita in una contestazione concreta e motivata sull'effettività, sull'inerenza o sulla simulazione dell'operazione.

  • Motivazione per relationem dell'avviso di accertamento

    Il riferimento al p.v.c. costituisce una motivazione per relationem dell'avviso di accertamento.

    L'avviso di accertamento può motivare le proprie contestazioni richiamando il processo verbale di constatazione, purché il contribuente possa conoscerne il contenuto e comprendere adeguatamente i rilievi.

Massime di principio

  • Una sponsorizzazione è generalmente deducibile se esistono un contratto, prove dell'effettiva esecuzione della prestazione pubblicitaria e documentazione dei pagamenti, oltre a un collegamento qualitativo con l'attività dell'impresa.
  • L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere un costo solo perché appare elevato, sproporzionato, diverso dai prezzi di mercato o meno redditizio rispetto alle aspettative.
  • Per negare la deducibilità occorre dimostrare concretamente che il costo sia estraneo all'attività d'impresa, inesistente, simulato, non documentato o privo di effettiva funzione promozionale.
  • Il giudizio di inerenza è qualitativo e non richiede necessariamente la prova di un incremento immediato o misurabile delle vendite o dei ricavi.
  • La documentazione preventiva e conservata dall'impresa è essenziale: contratto di sponsorizzazione, fatture, evidenze della pubblicità realizzata, materiali promozionali, pagamenti tracciabili e ogni prova dell'esecuzione della prestazione.
  • L'antieconomicità può costituire un elemento indiziario, ma non è sufficiente da sola a giustificare il recupero fiscale né autorizza l'Ufficio a ingerirsi nelle scelte di politica aziendale.
  • Per costi di provvigione o intermediazione, invece, è necessario dimostrare puntualmente l'attività svolta dal soggetto incaricato, le vendite intermediate e la relativa documentazione; in mancanza, il recupero può essere legittimo.

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