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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11657/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la proprietà condominiale del sottotetto e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia riguarda alcuni sottotetti di un edificio condominiale. Un gruppo di condomini e una società riconducibile a una delle unità immobiliari convenivano in giudizio la proprietaria di un appartamento, insieme ad altri soggetti, sostenendo che il sottotetto fosse bene comune e che alcuni convenuti se ne fossero appropriati annettendolo alle rispettive proprietà esclusive, con opere di collegamento agli appartamenti sottostanti. Chiedevano quindi l'accertamento della comproprietà condominiale, la riduzione in pristino e il rilascio. La convenuta principale si difendeva negando la natura comune del bene e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere l'indennità ex artt. 1150 e 936 c.c. e il diritto di ritenzione ex art. 1152 c.c. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte di merito avesse ignorato relazioni tecniche da cui risultava l'esistenza di tre sottotetti sin dal 1994; 2) violazione dell'art. 1117 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il bene non fosse comune ma, di fatto, integrato agli appartamenti sottostanti e adibito a uso abitativo; 3) violazione degli artt. 112, 329, 343 e 346 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché del principio del contraddittorio, per avere la Corte di appello rivalutato l'attendibilità dei testi in assenza di specifico motivo di gravame. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che il giudice di appello aveva motivato in modo congruo sulla base della CTU, della documentazione progettuale e notarile, delle pratiche edilizie del 1994, dei verbali assembleari e delle testimonianze, escludendo sia la prova della pertinenzialità del sottotetto all'appartamento della ricorrente sia i presupposti dell'usucapione ordinaria e abbreviata.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove documentali e testimoniali, riservata al giudice di merito.

  • art. 1117 c.c.

    La Corte di merito può escludere la natura comune del bene solo sulla base della ricostruzione degli elementi fattuali e documentali; nel caso concreto la proprietà comune del sottotetto è stata confermata.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formalmente prospettati come violazione di legge o omesso esame non possono mascherare una richiesta di riesame del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza sull'attività valutativa del giudice d'appello è infondata se la rivalutazione delle prove è necessaria per scrutinare i motivi di gravame.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma ritenuto non violato dalla rivalutazione delle prove compiuta in appello.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non ostativo alla rivalutazione del compendio istruttorio da parte del giudice di appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, senza che dalla decisione emerga una sua effettiva violazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, ma la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua e sufficiente.

  • art. 1150 c.c.

    Richiamato dalla convenuta nella domanda riconvenzionale di indennità per migliorie/accensioni, senza accoglimento nel dispositivo richiamato.

  • art. 936 c.c.

    Richiamato dalla convenuta nella domanda riconvenzionale di indennità per opere eseguite dal terzo, senza accoglimento nel giudizio riportato.

  • art. 1152 c.c.

    Invocato per il diritto di ritenzione, ma non accolto alla luce del rigetto della tesi proprietaria della ricorrente.

  • art. 1158 c.c.

    La Corte di merito ha escluso la prova del possesso ventennale utile all'usucapione ordinaria.

  • art. 1159 c.c.

    La Corte di merito ha escluso anche l'usucapione abbreviata per difetto di buona fede e di titolo astrattamente idoneo al trasferimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sono stati indicati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del merito, della prova documentale o testimoniale, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • L'esame dei documenti, la valutazione delle deposizioni, la scelta delle prove ritenute decisive e il giudizio di attendibilità dei testi sono riservati al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione difensiva quando la motivazione renda comprensibile il percorso logico seguito.
  • In appello, la rivalutazione dell'istruttoria può essere necessaria anche senza uno specifico motivo autonomo sull'attendibilità dei testimoni, quando ciò sia funzionale allo scrutinio dei motivi di gravame ripropositivi della medesima tesi difensiva già respinta in primo grado.
  • Per ottenere il riconoscimento della proprietà esclusiva di un bene condominiale o dell'usucapione è necessario fornire una prova rigorosa dei presupposti fattuali; in mancanza di tale prova, resta ferma la qualificazione del bene come comune e sono escluse sia l'usucapione ordinaria sia quella abbreviata.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniPossessoProveImpugnazioni
RamiCondominioDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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