Cassazione Penale, Sentenza n. 31842/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Udine per sostituzione di persona aggravata dall'avere commesso il fatto al fine di conseguire l'impunità per un altro reato e per tre episodi di truffa. La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma, aveva ridotto il risarcimento del danno in favore della parte civile. La decisione seguiva un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica, presso il domicilio eletto, dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza di appello, nonché la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello e la conseguente nullità derivata della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 48 cod. proc. pen., sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso poiché la sentenza di primo grado era stata pronunciata mentre era pendente una richiesta di rimessione. Con il terzo motivo ha dedotto la mancata rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento della persona fisica del giudice di primo grado, nonostante una richiesta difensiva, richiamando i principi della sentenza delle Sezioni Unite Bajrami.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione della sentenza di appello era stata depositata entro il termine di novanta giorni, sicché non era dovuta la notifica dell'avviso di deposito all'imputato; il ricorso era comunque tempestivo. La censura relativa alla notifica del decreto di citazione in appello è stata giudicata generica e manifestamente infondata, poiché dopo il precedente annullamento era stato emesso un nuovo decreto, notificato a mani proprie all'imputato il 27 agosto 2025. La nullità riguardava esclusivamente il giudizio di appello e non poteva estendersi al giudizio di primo grado, non affetto da un autonomo vizio e non conseguente al segmento processuale in cui si era verificata la nullità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sospensione conseguente alla richiesta di rimessione è facoltativa prima della fase delle conclusioni e diviene obbligatoria solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 47, comma 2, cod. proc. pen.; nel caso concreto la sospensione era stata disposta ritualmente prima delle conclusioni. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato. La disciplina introdotta dall'art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. non era applicabile per la disciplina transitoria, ma trovavano applicazione i principi della sentenza Bajrami. Dall'esame degli atti risultava che, all'udienza in cui era mutato il giudice, la difesa aveva chiesto l'escussione di due testi mai precedentemente esaminati, senza chiedere la rinnovazione dell'istruttoria; la successiva richiesta di rinnovazione era stata formulata tardivamente, senza adeguata motivazione e riguardava soggetti non indicati nella lista testimoniale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice della sostituzione di persona contestata all'imputato.
art. 61, n. 2, c.p.
Richiamato quale circostanza aggravante del reato di sostituzione di persona, per avere agito al fine di conseguire l'impunità per un altro reato.
art. 640 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice dei tre episodi di truffa contestati.
art. 548, comma 2, c.p.p.
La notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato non è dovuta quando la motivazione è depositata entro il termine stabilito, nel caso concreto entro novanta giorni.
art. 185 c.p.p.
Il principio di derivazione delle nullità non consente di estendere al giudizio di primo grado una nullità verificatasi esclusivamente nel giudizio di appello, quando il primo grado non sia affetto da un autonomo vizio patologico.
art. 45 c.p.p.
Richiamato in materia di rimessione del processo.
art. 46 c.p.p.
Richiamato in materia di richiesta di rimessione del processo.
art. 47, comma 1, c.p.p.
La sospensione del procedimento conseguente alla richiesta di rimessione è facoltativa nella fase anteriore alle conclusioni.
art. 47, comma 2, c.p.p.
La sospensione diviene obbligatoria soltanto dopo il raggiungimento della fase delle conclusioni e della discussione e quando il giudice abbia notizia dell'assegnazione della richiesta alla Corte competente.
art. 48 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla pendenza della richiesta di rimessione; la censura è stata respinta sulla base della disciplina dell'art. 47 c.p.p.
art. 495, comma 4-ter, c.p.p.
La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, non è stata applicata per effetto della disciplina transitoria.
art. 93-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disciplina transitoria impedisce l'applicazione dell'art. 495, comma 4-ter, c.p.p. alle richieste relative a dichiarazioni rese anteriormente al 1 gennaio 2023.
art. 525 c.p.p.
Il principio di immutabilità richiede che il giudice che delibera la sentenza sia lo stesso che ha assunto e ammesso la prova, secondo i limiti e le condizioni precisati dalle Sezioni Unite Bajrami.
art. 190 c.p.p.
I poteri del giudice sull'ammissione e sulla valutazione della non manifesta superfluità della rinnovazione della prova restano fermi in caso di mutamento della composizione del giudice.
art. 468 c.p.p.
La richiesta di rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la previa indicazione dei testimoni nella lista ritualmente depositata.
art. 610, comma 1, c.p.p.
Richiamato nella disciplina dell'individuazione della sezione della Corte di cassazione competente sulla richiesta di rimessione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 627 c.p.p.
Richiamato per il precedente annullamento con rinvio della sentenza di appello.
Massime di principio
- Quando la motivazione della sentenza di appello è depositata entro il termine stabilito, non è dovuta la notifica all'imputato dell'avviso di deposito prevista dall'art. 548, comma 2, c.p.p.; il termine per impugnare decorre secondo la disciplina applicabile alla scadenza del termine di deposito.
- La nullità derivante dall'omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello riguarda il segmento processuale in cui si è verificata e non si estende automaticamente al giudizio di primo grado, se quest'ultimo non presenta un autonomo vizio patologico e non è conseguente al segmento nullo.
- La sospensione del procedimento per una richiesta di rimessione è facoltativa prima della fase delle conclusioni e diviene obbligatoria solo quando siano simultaneamente raggiunte tale fase e la conoscenza, da parte del giudice procedente, dell'assegnazione della richiesta alla Corte competente.
- In caso di mutamento della composizione del giudice, la rinnovazione delle prove già assunte può essere richiesta dalla parte indicando specificamente le ragioni e resta soggetta ai poteri del giudice sulla rilevanza e sulla non manifesta superfluità; una richiesta tardiva, non motivata o riferita a testimoni non indicati nella lista ritualmente depositata può essere legittimamente respinta.
- Il principio di immutabilità del giudice richiede che il giudice deliberante sia quello che ha assunto e ammesso la prova, ma non comporta l'accoglimento di una richiesta di rinnovazione formulata tardivamente o senza il rispetto delle condizioni processuali previste dai principi delle Sezioni Unite Bajrami.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31756/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31758/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31759/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31760/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31761/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31763/2026 del 24/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →