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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17852/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato. Il difensore ha denunciato inosservanza dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dalla Riforma Cartabia), sostenendo che, essendo il cliente giudicato in primo grado in assenza, il termine di impugnazione era aumentato di quindici giorni e pertanto l'appello telematico del 3 marzo 2023 era tempestivo rispetto al termine computato al 9 marzo 2023 e non al 22 febbraio 2023 come ritenuto dalla Corte di appello. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché i reati risultano estinti per prescrizione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendo applicabile l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., e ha quindi dichiarato tempestivo l'appello depositato il 3 marzo 2023. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché entrambi i reati contestati sono estinti per prescrizione: termine massimo di prescrizione calcolato a sette anni e sei mesi dal 9 marzo 2016 (scadente il 9 settembre 2023) maggiorato di 105 giorni per il rinvio dell'udienza per astensione degli avvocati e di 64 giorni per la sospensione "covid", con decorrenza effettiva della prescrizione il 25 febbraio 2024. Inoltre la motivazione di primo grado non dava luogo ai presupposti dell'art. 129, comma 2, c.p.p., che giustificherebbero l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 334, secondo comma, cod. pen.

    Norma incriminatrice richiamata per la qualificazione di uno dei reati contestati; applicata dal Tribunale nella condanna e considerata nella continuazione con l'altro reato.

  • art. 374 cod. pen.

    Seconda norma incriminatrice contestata; anch'essa ritenuta provata in primo grado e valutata nella continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Campo di censura indicato nel ricorso per cassazione (vizi di diritto nella motivazione e nell'applicazione delle norme di impugnazione).

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    «[i] termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza»

    La Corte ha ritenuto che questa norma sia applicabile alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia (30/12/2022) e che pertanto il termine di impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza vada aumentato di 15 giorni rendendo tempestivo l'appello depositato.

  • art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    Stabilisce che il termine decorre dalla lettura della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti; utilizzato per fissare il dies a quo della decorrenza dell'impugnazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)

    Ha introdotto la modifica (art. 585, comma 1-bis) che riconosce l'aumento di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza; norma applicata alle sentenze post 30/12/2022.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022

    «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto»

    Norma transitoria confermante che le innovazioni si applicano solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022); fondamentale per ritenere applicabile l'art. 585, comma 1-bis, al caso concreto.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Criterio che permette l'annullamento senza rinvio solo se, dalla motivazione impugnata, risulta in modo evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato; qui non sussistevano tali condizioni, ma l'annullamento è avvenuto per prescrizione.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Disposizione di sospensione dei termini processuali per il periodo COVID: i giorni di sospensione sono stati conteggiati ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 157-ter, comma 3; art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla disposizione transitoria (art. 89) come parte delle modifiche processuali introdotte dal d.lgs. n.150/2022; il richiamo dimostra l'ambito più ampio delle innovazioni applicabili solo alle sentenze successive al 30/12/2022.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo il 30/12/2022 verificare l'applicabilità delle norme introdotte dalla Riforma Cartabia (in particolare l'art. 585, comma 1-bis c.p.p.) in base all'art. 89 d.lgs. n.150/2022.
  • Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, il termine di impugnazione del difensore è aumentato di 15 giorni; questo può rendere tempestiva un'impugnazione altrimenti considerata tardiva.
  • Il termine di impugnazione prende avvio dalla lettura della sentenza in udienza per le parti presenti o da altri dies a quo indicati dalla norma (art. 585, comma 2, lett. b)); è essenziale calcolare con precisione la decorrenza tenendo conto di chi era presente in udienza.
  • Nel valutare la prescrizione, sommare al termine legale eventuali giorni derivanti da rinvii, astensioni o sospensioni (es. adesione ad astensione degli avvocati, sospensione COVID) che interrompono o sospendono la decorrenza dei termini processuali.
  • Se in Cassazione emerge che i reati sono estinti per prescrizione, la Corte può annullare la decisione impugnata senza rinvio, salvo che la motivazione impugnata contenga elementi che giustifichino il rinvio ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Per difendere efficacemente i diritti dell'imputato è fondamentale depositare tempestivamente l'impugnazione telematica e documentare lo status di assenza del giudicato in primo grado se si intende avvalersi dell'aumento di termine previsto dall'art. 585, comma 1-bis.
  • Nel ricorso in cassazione è utile integrare il calcolo dettagliato della prescrizione (date di fatto, rinvii, sospensioni) perché può condurre all'annullamento senza rinvio quando la prescrizione è ormai intervenuta.

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