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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24760/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda l'impugnazione, proposta nell'ambito di un procedimento cautelare personale, contro l'ordinanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'appello perché l'atto, trasmesso via PEC, non era sottoscritto digitalmente dal difensore, come richiesto dalla disciplina emergenziale/transitoria sull'impugnazione telematica. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la mancanza della firma digitale non dovesse comportare inammissibilità quando siano comunque presenti elementi idonei a rendere certa la paternità dell'atto, quali l'invio dalla PEC del difensore, l'iscrizione della PEC nel REGINDE e l'allegazione di procura speciale autenticata. Ha inoltre invocato un'interpretazione costituzionalmente orientata, richiamando gli artt. 24 e 111 Cost., per sostenere che una lettura formalistica della norma comprimerebbe il diritto di difesa e la tutela della libertà personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, l'impugnazione proposta in forma digitale tramite PEC è inammissibile se l'atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore. Nel caso concreto, il ricorso al Tribunale del riesame era stato sottoscritto solo con firma grafica e anche la procura speciale era priva di firma digitale; pertanto, il vizio formale era insanabile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022

    L'impugnazione proposta via PEC deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore; la mancanza della sottoscrizione digitale integra una causa di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio. La firma digitale è requisito essenziale dell'atto, mentre l'eventuale mancanza di sottoscrizione degli allegati non essenziali non incide allo stesso modo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla difesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno di un'interpretazione sostanzialistica delle norme sulle impugnazioni, ma non accolto dalla Corte ai fini del superamento del requisito formale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di una lettura non eccessivamente formalistica delle impugnazioni.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, quando l'impugnazione è depositata via PEC, la sottoscrizione digitale del difensore è requisito essenziale dell'atto; la sua omissione comporta inammissibilità.
  • La certezza della provenienza dell'atto, desunta da elementi come l'invio dalla PEC del difensore o l'allegazione della procura speciale, non basta a sanare la mancanza della firma digitale quando la legge la prevede espressamente a pena di inammissibilità.
  • In materia di impugnazioni cautelari telematiche, il controllo di ammissibilità è rigidamente ancorato ai requisiti formali previsti dalla disciplina speciale, senza che possa essere superato mediante interpretazioni sostanzialistiche non compatibili con il dato normativo.
  • La mancanza della firma digitale sul ricorso e sulla procura allegata conferma l'invalidità dell'impugnazione telematica, rendendo legittima la declaratoria di inammissibilità e l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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