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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22962/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno (16/12/2021) che, in incidente cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva disposto la custodia in carcere per CAVALIERE e il divieto di dimora nella provincia di Salerno per NACCHIA. I ricorrenti deducevano: (i) inosservanza della legge processuale e inutilizzabilita erga alios delle dichiarazioni spontanee rese dal coindagato in assenza del difensore e non verbalizzate (mancata tutela dall'autoincriminazione), (ii) vizio per insufficienza della motivazione e (iii) carenza di adeguata valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura

La decisione

Il ricorso, pur ammesso sul profilo relativo all'inutilizzabilita denunziata, è stato rigettato nel merito. La Corte ha ritenuto utilizzabili, nell'incidente cautelare, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da persona in stato di arresto anche se non verbalizzate e rese in assenza del difensore, purché emerga con chiarezza la loro libera spontaneità; ha inoltre giudicato congrua la valutazione indiziaria del tribunale (impronte digitali sul casco, riscontri oggettivi, tracce di plastica, modalitaà delle rapine) e adeguata la scelta delle misure (carcere per la gravità e i precedenti violenti di CAVALIERE; divieto di dimora per NACCHIA per il rischio di reiterazione connesso alla frequentazione territoriale). Rigetta i ricorsi, condanna i ricorrenti alle spese processuali e ordina l'esecuzione dell'ordinanza impugnata

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la funzione del giudice dell'appello cautelare; richiamata per la competenza e per il regime di impugnazione e per l'esecuzione dell'ordinanza (si cita inoltre il comma 3 in ordine all'esecuzione)

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria: la Corte interpreta che, anche se non verbalizzate e rese in assenza del difensore, possano essere utilizzate nell'incidente cautelare se appare chiaro che sono state rese liberamente

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Norma sugli avvisi e sulla tutela dal rischio di autoincriminazione; la Corte valuta che la mancanza degli avvisi non esclude automaticamente l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee se la spontaneità emerge con chiarezza

  • art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in Cassazione relativi al vizio di motivazione per insufficienza e alla violazione di legge processuale; la Corte ha ritenuto ammissibili gli specifici rilievi ma infondati nel merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha ordinato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di rito (reg. att. c.p.p.)

    Norma procedurele sull'adempimento a cura della cancelleria per l'esecuzione dell'ordinanza che la Corte dispone a seguito del rigetto

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nell'incidente cautelare anche se non verbalizzate e rese in assenza del difensore, purché risulti con chiarezza la loro libera spontaneità e l'assenza di coercizione o sollecitazione
  • La mancata formalizzazione (verbalizzazione) e l'assenza di avvisi non determinano automaticamente l'inutilizzabilita ; per contrastare l'utilizzabilita occorre dimostrare elementi che configurino costrizione, indifferenza della volontarieta o sollecitazione
  • Per la scelta della misura cautelare il giudice valuta complessivamente gravità del fatto, modalitaà violente, riscontri oggettivi e precedenti specifici del soggetto; tali elementi giustificano la custodia cautelare quando ricorrono gravissimi indizi e pericolosità concreta
  • Misure meno afflittive (es. divieto di dimora) possono essere ritenute adeguate quando il pericolo di reiterazione è legato soprattutto alla frequentazione territoriale e non alla pericolosità concreta tale da richiedere il carcere
  • Chi intende impugnare l'utilizzo di dichiarazioni spontanee dovrebbe focalizzarsi su prove di patologia della spontaneità (coercizione, sollecitazione, contesto) e sull'insufficienza dei riscontri oggettivi che collegano il dichiarante ai fatti
  • Il rigetto del ricorso in sede di legittimità comporta spesso la condanna alle spese e l'ordine di esecuzione delle misure cautelari disposte in grado di merito

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