Sentenza del 21/10/2015 n. 21359 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva rideterminato in diminuzione i ricavi accertati induttivamente per l'anno 2003, con conseguenti imposte Irpef, Iva e Irap. Il primo motivo riguardava la presunta violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, poiché il giudizio non avrebbe coinvolto un ulteriore socio, L.M., titolare del 4%. Il secondo motivo contestava l'insufficienza della motivazione della CTR sulla determinazione del costo del venduto e del valore della merce in rimanenza utilizzato per il calcolo dei ricavi secondo gli studi di settore. L'Agenzia aveva inoltre chiesto l'estinzione parziale del giudizio per intervenuto condono, ma non aveva prodotto le comunicazioni di regolarità necessarie a provarlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione parziale per mancanza della prova documentale del condono. Ha poi rigettato entrambi i motivi: non è stata dimostrata né la presenza del terzo socio né la sua deduzione nei precedenti gradi di giudizio, sicché non è stata provata la violazione del litisconsorzio necessario; inoltre, la CTR aveva motivato adeguatamente sulla valorizzazione della merce in rimanenza, basandosi sulla fattura emessa dal contribuente. La relativa contestazione è stata comunque ritenuta attinente a una valutazione di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità. Il ricorso dell'Agenzia è stato integralmente rigettato e non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
La norma rileva per l'imputazione ai soci del reddito prodotto dalle società di persone e, secondo la prospettazione dell'Agenzia, fonderebbe il litisconsorzio necessario tra società e soci nelle controversie relative all'accertamento del reddito sociale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
È richiamata in relazione all'accertamento dei redditi delle società di persone e alla conseguente necessità di considerare unitariamente la posizione della società e dei soci.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59
Disciplina i poteri del giudice tributario in caso di violazione delle regole processuali, tra cui la necessità di integrare il contraddittorio. Nel caso concreto, la Corte ha escluso che la violazione fosse stata adeguatamente provata.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
È richiamato quale base normativa per la definizione agevolata della lite mediante il rinvio alla disciplina del condono; tuttavia, l'estinzione parziale non è stata dichiarata perché mancavano le comunicazioni di regolarità.
L. n. 289 del 2002, art. 16
Disciplina la definizione delle liti fiscali pendenti. La Corte ha richiesto la prova documentale dell'effettivo perfezionamento della definizione, non ritenendo sufficiente la sola istanza dell'Agenzia.
Art. 360 c.p.c., n. 4
È stato invocato per denunciare la nullità del giudizio e della sentenza per asserita violazione del litisconsorzio necessario; il motivo è stato respinto per carenza di prova.
Art. 360 c.p.c., n. 5
È stato invocato per censurare l'insufficienza della motivazione sulla quantificazione del costo del venduto. La Corte ha ritenuto la motivazione congrua e ha ricordato che la rivalutazione dei fatti e delle prove non è normalmente consentita in Cassazione.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti una società di persone e la tassazione per trasparenza dei soci, la partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati può essere necessaria; tuttavia, chi eccepisce la violazione del litisconsorzio deve dimostrare concretamente l'esistenza del soggetto escluso e che la questione sia stata tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
- In Cassazione non è sufficiente richiamare genericamente documenti presenti nel fascicolo: la parte deve indicare e dimostrare in modo puntuale i fatti processuali rilevanti e la loro effettiva deduzione nei gradi di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla quantificazione dei ricavi, dei costi o delle rimanenze quando la motivazione sia logica, coerente e fondata su elementi documentali, come le fatture.
- Per ottenere l'estinzione della lite per condono o definizione agevolata non basta presentare un'istanza: occorre fornire la prova del perfezionamento della procedura, inclusa la documentazione richiesta dall'amministrazione finanziaria.
- Il contribuente può prevalere anche senza costituirsi in Cassazione quando il ricorso dell'Amministrazione è infondato o non adeguatamente provato; in tal caso, però, le spese possono non essere liquidate a suo favore se non ha svolto attività difensiva.
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