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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21452/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento arbitrale promosso da un socio contro la società e contro un altro socio-amministratore. Nel giudizio arbitrale veniva chiesto: l'annullamento di una deliberazione sociale del 19 giugno 2019, deducendone il vizio per abuso di potere della maggioranza; l'accertamento della responsabilità degli amministratori nella gestione della società, asseritamente svolta in contrasto con gli scopi di lucro; la revoca dell'amministratore unico per gravi irregolarità gestionali. Per la rappresentanza processuale della società nel giudizio arbitrale era stato nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., con decreto poi confermato in reclamo dalla Corte d'appello. I ricorrenti hanno impugnato tale decreto deducendo: 1) violazione degli artt. 78, comma 2, 80, comma 2, e 737 c.p.c. per mancanza di una valutazione autonoma del giudice sul presupposto della nomina; 2) violazione degli artt. 80, comma 2, e 101 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per omessa audizione delle parti interessate; 3) e 4) violazione dell'art. 78, comma 2, c.p.c. per insussistenza del conflitto di interessi tra società e amministratore, sostenendo che società e amministratore avessero interesse convergente al rigetto della domanda di annullamento della delibera. Nel ricorso incidentale venivano riproposte censure analoghe sull'obbligo di accertare in concreto il conflitto, sulla necessità dell'audizione e sull'omesso esame della dedotta insussistenza del conflitto con riguardo alla sola impugnazione della delibera.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non abbia contenuto decisorio né attitudine al giudicato, essendo provvedimento meramente strumentale alla regolare rappresentanza processuale nel singolo giudizio e sempre revocabile o modificabile; perciò non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Conseguentemente non è stato esaminato nel merito alcuno dei motivi relativi alla valutazione del conflitto di interessi o all'audizione delle parti. La Corte ha inoltre condannato le parti ricorrenti e il controricorrente aderente al pagamento in solido delle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 78, comma 2, c.p.c.

    La nomina del curatore speciale è funzionale a garantire la rappresentanza processuale quando vi sia conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato; il provvedimento è però considerato strumentale al processo e non decisorio.

  • art. 80, comma 2, c.p.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto che l'audizione delle parti non fosse obbligatoria; la Cassazione non ha esaminato il merito della censura perché il ricorso era inammissibile.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al contraddittorio e all'audizione delle parti, senza esame nel merito.

  • art. 737 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate per la mancata autonoma valutazione del giudice.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno del diritto di essere sentiti, senza incidenza sul decisum, che si fonda sull'inammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    La Corte afferma che il decreto di nomina del curatore speciale non è ricorribile ex art. 111 Cost. perché non ha contenuto decisorio né definitività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. ha natura meramente strumentale alla rappresentanza processuale e, non attribuendo né negando un bene della vita, non è provvedimento ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
  • La possibilità di revoca o modifica del provvedimento che nomina il curatore speciale esclude il carattere di definitività richiesto per l'accesso al sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso investe un provvedimento privo di contenuto decisorio, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità senza scrutinare le censure sul presunto conflitto di interessi o sulle modalità del procedimento camerale.
  • La nomina del curatore speciale presuppone solo una valutazione funzionale e probabilistica dell'esigenza di assicurare la rappresentanza della parte in conflitto, ma la questione della sua corretta applicazione rimane non devolvibile in cassazione se il provvedimento non è decisorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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