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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28549/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società cooperativa, emessi a seguito di indagini della Guardia di Finanza. L’Ufficio recuperava a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, ritenendo che la differenza di peso delle vaschette di prodotti ortofrutticoli integrasse omaggi ai clienti e quindi operazioni assoggettabili a IVA ai sensi dell’art. 2, comma 4, n. 4, d.P.R. 633/1972; per l’anno 2000 contestava anche l’illegittimo cumulo di agevolazioni fiscali previste da varie norme. La cooperativa impugnava gli atti deducendo che l’eccedenza di peso non era dovuta a omaggi ma alle normali variazioni di peso dei prodotti e all’esigenza di garantire al consumatore il quantitativo indicato, nonché la mancanza di un divieto normativo al cumulo delle agevolazioni. La CTP accoglieva il ricorso. In appello la CTR confermava la decisione limitandosi a riportare integralmente la motivazione di primo grado e ad affermarne la condivisibilità. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il secondo, subordinato, lamentava violazione di norme sostanziali sul cumulo delle agevolazioni fiscali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la sentenza di appello era sorretta da una motivazione solo apparente: la CTR aveva aderito in modo generico alla decisione di primo grado, senza esaminare specificamente i motivi di gravame e senza rendere percepibile l’iter logico seguito. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della controversia e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo non è stato esaminato, perché assorbito.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo da rendere comprensibile il percorso decisionale; una motivazione solo apparente determina nullità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La decisione deve contenere una motivazione idonea a far comprendere le ragioni del decidere; la motivazione meramente apparente integra nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e censure effettivamente proposte, esaminando i motivi di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come vizio processuale.

  • art. 2, comma 4, n. 4, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall’Ufficio come base dell’assoggettamento a IVA delle cessioni qualificate come omaggi.

  • art. 12 l. n. 904/1977

    Richiamato nel contesto della contestazione sul cumulo di agevolazioni fiscali.

  • art. 10 d.P.R. n. 601/1973

    Richiamato nel contesto della contestazione sul cumulo di agevolazioni fiscali.

  • art. 21 d.lgs. n. 449/1997

    Richiamato nel contesto della contestazione sul cumulo di agevolazioni fiscali.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo esiste graficamente ma non consente di comprendere il fondamento concreto della decisione e il ragionamento seguito dal giudice.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice di appello, aderendo alla sentenza di primo grado, dia conto in modo autonomo e critico delle ragioni della conferma e affronti specificamente i motivi di impugnazione.
  • In sede di appello il giudice deve confrontarsi con le censure dedotte dall’appellante: una conferma generica della decisione di primo grado, senza esame delle doglianze e delle allegazioni di prova, integra vizio di nullità della sentenza.
  • L’accoglimento del vizio di motivazione apparente assorbe l’esame degli ulteriori motivi di ricorso, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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