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Sentenza

Sentenza n. 7716/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del Decreto della Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967-2022 (prot. 2022-1500969) del 14/12/2022, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -- l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -- l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’ “Accordo 181/CSR”); -- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; -- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 richiamata nella Delibera Ripiano; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 1 n. 719 del 14.8.2019; deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 2 n. 655 del 21.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 3 n. 397 del 23.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 4 n. 582 del 22.8.2019; deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 5 n. 45 del 22.8.2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS - n. 1338 del 29.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Giannina Gaslini - IRCCS n. 672 del 26.8.2019), nonché la nota di A.Li.Sa. prot. n. 0017485 del 7.8.2019, la nota di A.Li.Sa. prot. n. 002009 del 16.9.2019 e la nota a firma congiunta del Direttore Generale di A.Li.Sa. e del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali prot. 2022-1426291 del 7.12.2022 richiamata nella Delibera di Ripiano;

Giustizia amministrativa202304090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e decreto regionale ligure di ripiano, nonché gli atti presupposti e applicativi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali, regionali e presupposti relativi alla certificazione del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018 e alla conseguente individuazione delle somme dovute a titolo di ripiano. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023, che ha previsto, per le imprese che rinunciano ai ricorsi o non hanno attivato contenzioso, il pagamento di una quota ridotta pari al 48 per cento dell'importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali, con estinzione dell'obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali. La ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo premiale e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché non era stata depositata la documentazione richiesta dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, comprovante il tempestivo versamento, la pubblicazione dell'accertamento regionale nei bollettini e nei siti istituzionali e la comunicazione alla Segreteria del TAR. Tuttavia, l'istanza della ricorrente ha reso inequivoca l'inutilità della prosecuzione del giudizio e, pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in ragione della natura e delle ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

    La disposizione introduce un meccanismo premiale di definizione della posizione debitoria mediante pagamento della quota ridotta, subordinando la cessazione della materia del contendere alla verifica e comunicazione degli adempimenti previsti.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando, anche in assenza dei presupposti documentali per la cessazione della materia del contendere, risulti inequivoca l'inutilità della prosecuzione del giudizio.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.

Massime di principio

  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere fondata sull'adesione a un meccanismo legislativo di definizione agevolata richiede la produzione della documentazione espressamente prevista dalla legge, inclusa quella attestante il versamento, la pubblicazione degli atti regionali e la comunicazione al giudice.
  • Quando la parte ricorrente dichiara inequivocabilmente di avere aderito a un meccanismo di definizione della controversia e manifesta l'inutilità della prosecuzione del giudizio, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anche se non sono dimostrati tutti i presupposti documentali per la cessazione della materia del contendere.
  • La mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce la compensazione delle spese quando l'improcedibilità dipende dalla sopravvenienza normativa e dalla scelta della parte di non coltivare ulteriormente il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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