Sentenza del 19/12/2016 n. 9559 - Comm. Trib. Prov. Milano
DECRETO INGIUNTIVO - Riconoscimento di debito dell'ingiunto allegato al ricorso - Enunciazione ai fini dell'imposta di registro - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'enunciazione del riconoscimento di debito nel decreto ingiuntivo. Di conseguenza, la sola produzione della scrittura privata allegata al ricorso, non accompagnata dalla riproduzione nel decreto dei suoi elementi essenziali, non costituiva presupposto sufficiente per applicare l'imposta di registro sull'atto enunciato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se il decreto ingiuntivo, facendo riferimento alla documentazione allegata al ricorso e in particolare a una scrittura privata di riconoscimento di debito, realizzasse l'enunciazione di tale atto ai fini dell'imposta di registro. L'enunciazione presuppone che l'atto richiamato sia identificabile attraverso l'indicazione dei suoi elementi essenziali. Nel caso esaminato, il decreto ingiuntivo sottintendeva l'esistenza del riconoscimento di debito, ma non ne riportava testualmente gli elementi essenziali.
Norme richiamate
Normativa sull'imposta di registro in materia di enunciazione degli atti
L'enunciazione di un atto in un altro documento rileva ai fini dell'imposta di registro solo quando l'atto enunciato sia sufficientemente individuato, mediante l'indicazione almeno dei suoi elementi essenziali. Il semplice richiamo implicito o la mera allegazione dell'atto non sono sufficienti.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, non ogni riferimento a un documento contenuto in un atto giudiziario integra automaticamente un'enunciazione tassabile.
- Perché si configuri enunciazione, l'atto richiamato deve essere identificabile nei suoi elementi essenziali; non è necessario riportarne ogni dettaglio, ma non basta una menzione generica o indiretta.
- La mera produzione in giudizio di una scrittura privata, anche se utilizzata per fondare una richiesta di decreto ingiuntivo, non comporta necessariamente la tassazione dell'atto per enunciazione.
- In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto effettivo del provvedimento: se esso non riproduce né esplicita gli elementi essenziali dell'atto allegato, può mancare il presupposto per applicare l'imposta di registro sull'atto enunciato.
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