Cassazione Penale, Sentenza n. 22810/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di concussione (art. 317 c.p.) a anni quattro di reclusione. Venivano dedotti: 1) vizi procedurali e nullità della sentenza di primo grado per presunte violazioni nella conduzione dell'esame dei testi (artt. 124, 499 co. 6 e 506 co. 2 c.p.p.), con interventi del Presidente del Collegio che avrebbero vanificato la cross-examination; 2) travisamento e omessa valutazione di prove documentali e testimoniali rilevanti (in particolare sulle competenze dell'ufficio di Cirà, sulla sussistenza di un rapporto di soggezione, sull'effettiva erogazione del finanziamento attestata dal D.D.G. del 3/10/2012 e sulle ragioni dell'assunzione di Vella), nonché mancanza di motivazione sul presunto vantaggio per l'imputato; 3) motivo nuovo, depositato successivamente, relativo all'omessa motivazione sulla richiesta delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità e per genericità delle censure. Sul primo profilo processuale ha ritenuto che gli interventi del Presidente rientravano nei poteri ex art. 499 c.p.p. e che la loro contestazione era stata dedotta in modo generico e tardivo, sicché non poteva fondare nullità o inutilizzabilità. Quanto alle doglianze sul giudizio di colpevolezza e sul presunto travisamento delle prove, la Corte ha ritenuto le censure meramente confutative, non specifiche e non dimostranti la decisività degli atti o dei documenti invocati; altresì ha rilevato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la valutazione delle dichiarazioni, compreso il teste Cusumano (la cui deposizione in primo grado era stata ritenuta falsa ma rinnovata in appello e confermata), e che la qualificazione dell'atteggiamento di Cirà come "abuso delle qualità" era legittima anche se la competenza formale era stata formalizzata successivamente. La circostanza che il finanziamento fosse poi di fatto concesso (DDG) è stata considerata post factum e non decisiva rispetto all'integrazione del reato che si perfeziona anche con la sola imposizione/obbligazione (assunzione di Vella). Il motivo sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse poiché in sede d'appello era stato proposto in maniera aspecifica e, quindi, non idoneo a modificare il giudizio. Conseguentemente il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 317 cod. pen.
Norma che disciplina la concussione; la Corte riconosce che il reato può integrarsi anche con una "utilità" non patrimoniale (es. assunzione che rappresenta vantaggio oggettivamente apprezzabile come accrescimento di prestigio professionale) e che l'abuso può derivare sia dalle competenze tipiche sia dalla strumentalizzazione della posizione ("abuso delle qualità").
art. 499 cod. proc. pen.
Attribuisce al Presidente del Collegio poteri nella conduzione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto legittimi gli interventi del Presidente nell'esame dei testimoni quando rientrano nei poteri previsti dalla norma.
art. 124 cod. proc. pen.
Norma relativa all'assunzione delle prove; la sua richiamata violazione non è stata ritenuta specificamente dimostrata, perciò la dedotta nullità non è stata accolta.
art. 506 cod. proc. pen.
Regola l'escussione dei testi; la Corte ha ritenuto che eventuali difformità nelle modalità di esame non comportino automaticamente inutilizzabilità o nullità se non ricorrono gli estremi previsti dall'art. 178 c.p.p. o non si dimostra limitazione del contraddittorio.
art. 178 cod. proc. pen.
Elenca i casi di nullità assoluta; la Corte ha affermato che la conducione anomala dell'esame testimoniale, seppur diversa dalle modalità ordinarie, non rientra nelle ipotesi di nullità previste da tale articolo.
art. 62-bis cod. pen.
Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che la richiesta deve essere formulata in modo specifico e motivato in primo grado e in appello per poter essere valutata e influire sul giudizio; deduzioni generiche non sono idonee a superare un giudizio negativo.
Massime di principio
- Le censure sulla conduzione dell'esame testimoniale devono essere specifiche, tempestive e dimostrare una concreta compressione del contraddittorio; altrimenti risultano inammissibili in cassazione.
- Per sostenere il "travisamento della prova" in cassazione è necessario indicare con precisione l'atto processuale, il dato probatorio decisivo omesso o travisato, provarne l'esistenza e spiegare come quel dato comprometta in modo determinante la coerenza logica della motivazione impugnata.
- Il reato di concussione può integrarsi anche quando l'abuso sia collegato alle "qualità" del pubblico ufficiale (strumentalizzazione della posizione di preminenza), non solo alle sue competenze formali; l'utilità richiesta o ottenuta può essere anche non patrimoniale ma oggettivamente apprezzabile.
- Documenti o eventi intervenuti successivamente all'azione coattiva (post factum), come l'effettiva erogazione di un finanziamento, non necessariamente escludono la configurabilità del reato se il fatto illecito si era già perfezionato con l'imposizione/ottenimento dell'utilità.
- Le richieste di attenuanti generiche prive di elementi concreti e specifici non superano il vaglio e, in cassazione, la mancata motivazione o valutazione di tali richieste non comporta automaticamente l'annullamento se l'eventuale accoglimento non produrrebbe utilità nel giudizio di rinvio.
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