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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05701/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che confermava: per Piscitelli la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, la confisca di vari beni (fra cui quote immobiliari di 1/9 intestate a lui) e altra confisca relativa a immobile intestato a Barberino Rachele; motivi di impugnazione di Piscitelli: (1) perdita di efficacia del sequestro per superamento del termine di cui all'art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011; (2) nullità per vizio di vocatio in iudicium relativo all'udienza del 22/03/2023 e mancanza di notifica personale; (3) illegittimità della confisca della quota di 1/9 e uso irregolare della confisca per equivalente ex art. 25 d.lgs. 159/2011; (4) omissione sulla declaratoria di confisca già eseguita in sede penale ai sensi dell'art. 30, comma 3; (5) carenza di motivazione su richieste subordinate (riduzione misura, esclusione obbligo soggiorno, riduzione cauzione). Motivi di Barberino Rachele: (1-2) contestazione della confisca dell'immobile a lei intestato per mancata convivenza con il proposto nel quinquennio rilevante (art. 19, comma 3), e motivazione apparente; (3) richiesta che, in assenza di qualità di convivente, la confisca richiedesse prova rigorosa della fittizietà dell'intestazione (artt. 19 e 26); (4) contestazione della motivazione sulla liceità della provvista e tracciabilità dei pagamenti per l'acquisto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ma ha accolto parzialmente i ricorsi con queste pronunce principali: per Piscitelli, rigettati i motivi relativi alla perdita di efficacia del sequestro (art. 24(2)) e alla vocatio in iudicium, nonché gli altri eccetto il terzo motivo, che è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato il decreto limitatamente alla conferma della confisca della quota di 1/9 e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per chiarire se la confisca fosse stata disposta come confisca diretta per reimpiego/trasformazioni dell'immobile o come confisca per equivalente ex art. 25; in caso di confisca per equivalente va prima identificato l'originario bene (o i beni) che sarebbero stati confiscabili ex art. 24 e provata la loro indisponibilità, e solo allora trasferirne il valore su altri beni. Per Barberino Rachele, la Corte ha accolto i primi tre motivi: ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale meramente apparente in ordine alla sussistenza della convivenza nel quinquennio e all'applicazione delle presunzioni di fittizietà, annullando la confisca dell'immobile a lei intestato e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà motivare compiutamente se e perché ritenere l'intestazione fittizia o la riconducibilità al proposto; gli altri profili contestati sono stati assorbiti. In sintesi: annullamento parziale e rinvio su aspetti patrimoniali specifici (confisca quota 1/9 di Piscitelli; confisca immobile intestato a Barberino Rachele); conferma per il resto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 24, comma 2

    Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.

    Il termine va computato fino al deposito del decreto motivato; sono computabili le cause di sospensione compatibili con l'art. 304 c.p.p.; le sospensioni disposte su istanza delle parti possono giustificare il differimento del termine.

  • d.lgs. 159/2011, art. 25, comma 1

    Se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'art. 20 perché il proposto non ne ha la disponibilità, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità.

    La confisca per equivalente in materia di prevenzione può colpire beni di legittima provenienza se quelli riconducibili direttamente alla pericolosità non sono aggredibili; in sede di motivazione occorre indicare chiaramente quali sarebbero stati i beni originari confiscabili e la relativa indisponibilità.

  • d.lgs. 159/2011, art. 19, comma 3

    Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1.

    Per l'applicazione delle presunzioni verso conviventi nel quinquennio è necessaria una motivazione chiara che dimostri la convivenza nel periodo rilevante; in sua assenza la presunzione non può essere applicata automaticamente.

  • d.lgs. 159/2011, art. 30, comma 3

    La norma disciplina i rapporti tra confisca penale e di prevenzione: non impedisce l'accertamento autonomo e l'adozione di un distinto titolo di confisca in sede di prevenzione, pur coordinando l'esecuzione per evitare duplicazioni.

  • Codice procedura penale, art. 304, comma 1, lett. a

    Stabilisce ipotesi di sospensione dei termini (rinvii per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta quando la sospensione non sia per acquisizione della prova). La Corte ha ritenuto applicabili tali sospensioni al computo del termine ex art. 24 d.lgs. 159/2011 quando i rinvii sono richiesti dalle difese.

  • d.l. 18/2020, art. 83 (disposizioni emergenza Covid-19)

    Ha determinato sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale; tale sospensione è stata computata ai fini del termine annuale e sei mesi per la confisca.

  • d.lgs. 159/2011, art. 10, comma 3

    Limita il ricorso per Cassazione ai decreti in materia di misure di prevenzione alle sole questioni di violazione di legge (compresa la motivazione meramente apparente), circoscrivendo il sindacato di merito.

Massime di principio

  • Il termine di efficacia del sequestro ex art. 24(2) d.lgs.159/2011 si computa fino al deposito del decreto motivato; le sospensioni richieste dalle difese, quando risultano dai verbali e non sono per acquisizione probatoria inderogabile, possono legittimamente prorogare il termine.
  • La notifica a mezzo difensore è valida quando il contraddittorio rispetto alla domanda sia già instaurato e non sussiste necessità di nuova citazione personale; eventuali nullità relative alla notifica al difensore sono normalmente sanabili e vanno dedotte nei termini processuali previsti.
  • Per applicare la presunzione di intestazione fittizia nei confronti di conviventi del quinquennio (art.19(3)) è indispensabile una motivazione chiara e dati che attestino la convivenza nel periodo rilevante; la sola vicinanza familiare o rapporti economici tra parenti non sostituiscono la prova della convivenza.
  • Quando si invoca la confisca per equivalente in materia di prevenzione (art.25), il giudice deve specificare se ha operato una confisca diretta (per reimpiego o trasformazioni rilevanti del bene) o una confisca per equivalente; se opta per quest'ultima, deve preliminarmente individuare i beni originariamente confiscabili e dimostrarne l'indisponibilità prima di trasferirne il valore su beni leciti.
  • La Corte di legittimità sindaca la motivazione di merito solo per violazione di legge o per motivazione meramente apparente: decisioni contraddittorie, frammentarie o che non affrontano elementi decisivi possono essere annullate e rinviate per integrale chiarimento.
  • In sede di prevenzione la prova della fittizietà dell'intestazione a terzi estranei richiede elementi concreti e rigorosi; non è sufficiente l'assunzione di collegamenti familiari o sporadici rapporti economici senza prova della disponibilità del proposto.

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