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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15198/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia carceraria (28/04/2009-07/05/2009) e agli arresti domiciliari (fino all'08/06/2019) per plurime ipotesi di falso e corruzione in qualità di funzionario del Genio Civile di Caserta in relazione a un progetto per una centrale termica. In primo grado e nelle fasi successive due capi di falso (K e L) erano stati ritenuti privi di gravità indiziaria, la corruzione era stata archiviata e il giudizio di merito aveva assolto il TESTA con formule ampiamente liberatorie. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse concorso a dare causa alla detenzione con colpa grave: in particolare aveva evidenziato un "suggerimento tecnico" del TESTA di annotare nel progetto il rispetto della normativa antisismica mediante l'indicazione di "classe 4", comportamento ritenuto deontologicamente scorretto e idoneo a creare l'apparenza di complicità nella formazione di un documento falso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte territoriale per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse minimale, contraddittoria e non adeguatamente contestualizzata rispetto alle pronunce che avevano escluso gravità indiziaria, disposto archiviazione o pronunciato sentenza assolutoria. La Cassazione ha richiamato i principi secondo cui il giudice della riparazione deve valutare gli elementi ex ante ma anche tenere conto dell'eventuale neutralizzazione degli elementi indiziari nel giudizio di merito e deve accertare un effettivo rapporto causale tra la condotta e l'adozione/mantenimento della custodia cautelare; non è sufficiente un rilievo deontologico isolato per escludere la riparazione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La colpa grave o il dolo dell'indagato sono ostativi al diritto all'indennizzo; la Cassazione richiama la necessità di verificare il collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare ai fini dell'applicabilità di questa norma.

  • S.U. n.51779 del 28.11.2013 (Nicosia)

    Principio che l'indennizzo può prescindere dall'errore giudiziario solo se l'incolpato non abbia dato causa alla detenzione con condotta dolosa o gravemente colposa; la ratio solidaristica dell'istituto va preservata.

  • Cass. sez.4, 13/11/2013

    Il giudice della riparazione deve accertare, con valutazione ex ante e autonoma rispetto al merito, se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illiceità che ha determinato la misura cautelare.

  • Cass. sez.4, 18/02/2016 (Buccini)

    Occorre esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili alla luce del quadro indiziario che giustificò il titolo cautelare, salvo che tali elementi siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati in sede di assoluzione.

  • Cass. sez.3, 31/01/2017 (Benhassoun)

    La colpa grave ostativa richiede un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare; non può fondarsi su semplici sospetti.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta la condotta dell'indagato ex ante e autonomamente rispetto al merito, ma deve tener conto se gli elementi su cui si fondò la cautela sono stati poi esclusi o neutralizzati nel giudizio di merito: se sono stati neutralizzati, viene meno l'ostatività.
  • Non è sufficiente una censura deontologica isolata (es. un "suggerimento" formale o stilistico) per escludere l'indennizzo: deve sussistere una colpa grave che abbia un rapporto causale effettivo con l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • Il giudice della riparazione deve motivare in modo circostanziato e contestualizzare compiutamente gli elementi fattuali assunti a fondamento della colpa grave, valutandoli nella cornice delle pronunce cautelari, dell'archiviazione e della sentenza di merito.
  • Se nel corso delle indagini o del processo alcuni elementi indiziari vengono esclusi, archiviati o si dimostrano falsi o contraddittori, il loro valore ostativo alla riparazione si riduce o viene meno.
  • Il rapporto sinergico di causa ed effetto tra la condotta e la detenzione è requisito essenziale per negare l'indennizzo: il collegamento causale deve essere adeguatamente provato e motivato.
  • In caso di motivazione minimale o contraddittoria della decisione che nega la riparazione, la Corte di Cassazione è incline ad annullare e rinviare per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.

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