Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30277/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per ragioni terapeutiche ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato la richiesta ritenendo il ricorrente attualmente pericoloso e l'affidamento terapeutico in sede ambulatoriale inidoneo, anche alla luce di procedimenti penali pendenti, informazioni di polizia e DDA, della relazione di sintesi che evidenziava scarsa consapevolezza del disvalore delle condotte e della tenuità delle prescrizioni previste dal programma terapeutico.

La decisione

Il giudice supremo ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato i principi sull'applicabilità dell'art. 94 DPR 309/1990 (requisiti soggettivi e oggettivi per l'affidamento terapeutico), precisando che: a) lo stato di tossicodipendenza deve essere certificato da struttura sanitaria pubblica; b) la remissione fisica non esclude la necessità di intervento terapeutico per la dipendenza psichica; c) la valutazione di idoneità del programma sanitario non è vincolante per il giudice che deve comunque ponderare la pericolosità del condannato e l'attitudine del trattamento a realizzare reinserimento sociale e prevenzione della recidiva. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato la ritenuta inidoneità dell'affidamento e la necessità di proseguire l'osservazione intramuraria; pertanto il rigetto è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. 309 del 1990

    Requisiti per l'affidamento terapeutico: duplice presupposto soggettivo (tossicodipendenza certificata da struttura sanitaria pubblica) e oggettivo (limiti edittali/residuo pena e assenza di più concessioni precedenti). L'attualità della dipendenza va valutata anche in termini di dipendenza psichica; la certificazione sanitaria è necessaria ma la sua valutazione non è vincolante per il giudice che deve altresì ponderare pericolosità e attitudine del trattamento al reinserimento.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla finalità rieducativa della pena; la Corte ritiene che il principio costituzionale non esclude la necessità di bilanciare l'interesse alla rieducazione con la tutela della sicurezza sociale quando sussista pericolosità attuale.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione alla funzione rieducativa della pena; la sua invocazione non impone la concessione automatica di misure alternative se manca l'idoneità del trattamento a prevenire la recidiva e se permane pericolosità.

  • art. 3 CEDU

    Parte delle doglianze della difesa; la Corte non ha ritenuto che i diritti invocati impongano un diverso esito rispetto alla valutazione di pericolosità e idoneità del programma terapeutico.

  • art. 10 Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Richiamato in tema di finalità rieducativa e favor rei; la Corte ha ritenuto che tali principi vanno bilanciati con la necessità di tutela sociale e con la valutazione della pericolosità individuale.

  • Raccomandazione R(2001) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (artt. 7, 8, 9 richiamati)

    La difesa richiamava criteri di trattamento non discriminatorio e attenzione alla dignità e individualità; la Corte ha osservato che tali raccomandazioni non escludono la valutazione cautelare della pericolosità e dell'idoneità concreta del programma terapeutico.

  • D.P.R. n. 115 del 1990, art. 115

    Richiamato rispetto agli enti tecnici competenti per i programmi: la Corte conferma che i pareri delle strutture sanitarie sono rilevanti ma non vincolanti rispetto alla valutazione giurisdizionale complessiva.

  • D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 10, comma 3, convertito nella L. 19 gennaio 2001, n. 4

    Normativa intervenuta sulla disciplina dell'art. 94, richiamata per confermare l'obbligo di certificazione sanitaria e i presupposti di ammissibilità dell'istanza.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova per fini terapeutici richiede una certificazione sanitaria pubblica della tossicodipendenza e il rispetto di limiti edittali/residui pena previsti dalla norma.
  • La cessazione della dipendenza fisica non esclude la necessità di un percorso terapeutico: la dipendenza psichica e il bisogno di supporto vanno valutati attentamente.
  • Il parere sanitario sull'idoneità del programma è rilevante ma non vincolante: il giudice deve sempre valutare la pericolosità del condannato e l'attitudine concreta del trattamento a realizzare il reinserimento e prevenire la recidiva.
  • Procedimenti penali pendenti, informazioni di polizia, collegamenti con la criminalità organizzata o elementi che indichino scarsa consapevolezza del disvalore delle condotte possono giustificare il diniego dell'affidamento per esigenze di tutela sociale.
  • Quando la pericolosità è ritenuta attuale, il giudice può legittimamente disporre una prosecuzione dell'osservazione intramuraria e prevedere una verifica graduale (es. permessi premio) prima di concedere misure alternative.
  • Gli invocati principi costituzionali e convenzionali relativi alla rieducazione e al favor rei non comportano una presunzione favorevole automatica all'affidamento: prevale un bilanciamento con la sicurezza sociale e l'effettiva idoneità terapeutica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.