Cassazione Penale, Sentenza n. 8183/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) per una pena residua di 4 mesi. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta ritenendo il condannato irreperibile, avendo questi mancato la comparizione all'udienza e non essendo stato trovato al domicilio indicato. In ricorso il Fullone denunciava inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva svolto adeguate indagini (anche presso luoghi di lavoro), non aveva acquisito la relazione del servizio sociale e aveva dato eccessivo rilievo alla mancata comparizione in un periodo di pandemia, nonostante avesse prodotto documentazione idonea a mostrare il proprio stato di meritevolezza
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le misure alternative presuppongono la reperibilità e la collaborazione del richiedente con gli operatori del servizio sociale; l'irreperibilità è incompatibile con la struttura delle misure alternative e giustifica il rigetto. Il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato il rigetto sulla base della irreperibilità e della mancata comparizione. Il ricorrente non ha fornito spiegazioni convincenti sulla mancata collaborazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese ed al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (applicando l'art. 616 c.p.p.). Sentenza resa in data 11 gennaio 2022
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
non riportata testualmente nella sentenza
Applicato per disporre le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: spese del procedimento e versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (equi fissa di euro 3.000,00 nel caso di specie)
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
non riportata testualmente nella sentenza
Richiamata in relazione alle conseguenze della inammissibilità; la Corte ha valutato la mancanza di elementi che escludano responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità prima di applicare le conseguenze previste
Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.1676 del 06/03/2000, Omari; Sez.1 n.20479 del 12/02/2013, Hamidovic)
Principio consolidato: la concessione di misure alternative richiede la reperibilità del richiedente e la sua collaborazione con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con l'autorità di polizia. L'irreperibilità del condannato è incompatibile con l'istituto e può giustificare il rigetto o l'inammissibilità del ricorso
Principio procedurale relativo alla collaborazione con il servizio sociale
non applicabile (principio giurisprudenziale)
La normativa e la giurisprudenza richiedono che il richiedente cooperi con i servizi sociali per consentire la redazione del programma di intervento e le prescrizioni necessarie; la mancata collaborazione ostacola la valutazione favorevole della misura alternativa
Massime di principio
- La concessione di misure alternative richiede la effettiva reperibilità del richiedente: domicili effettivi e contatti reali con i servizi sono prerequisiti essenziali
- Chi richiede una misura alternativa ha l'onere di collaborare attivamente con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con il servizio sociale: fornire documentazione, rendersi reperibile e partecipare alle indagini è necessario
- La mancata comparizione all'udienza e l'irreperibilità possono da sole giustificare il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, salvo che il richiedente dia spiegazioni documentate e convincenti (es. motivi di salute o impedimenti provati)
- In periodi eccezionali (es. pandemia) l'assenza può essere giustificata solo se supportata da prove concrete; l'asserzione generica non è sufficiente
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile possono essere applicate sanzioni economiche e spese processuali ai sensi degli strumenti normativi e giurisprudenziali richiamati, pertanto è importante valutare attentamente la fondatezza e l'istruttoria prima di proporre il ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8176/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8177/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8179/2022 del 09/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →