Sentenza n. 1142/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3827/2024, depositata e resa pubblica il 26 settembre 2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g.12873/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’accredito di 2.500 euro, oltre interessi, per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 3827/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere in suo favore la carta del docente e ad accreditare sulla stessa la somma complessiva di 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, oltre agli interessi maturati sino al saldo. Il ricorso è stato fondato sull’inerzia dell’amministrazione, nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’istanza della parte interessata. Il TAR ha inoltre fissato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Costituisce la base normativa per la fissazione della penalità di mora, determinata nella fattispecie in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso integra, unitamente al passaggio in giudicato e alla notifica del titolo, il presupposto per l’ottemperanza.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, nonché i termini per la presentazione della relativa parcella.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la disciplina dell’utilizzo autorizzato del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese di adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale e puntuale esecuzione del titolo entro un termine prefissato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
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