Sentenza del 06/10/2020 n. 21373 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso di accise sull'energia elettrica versate in eccesso (crediti risultanti dalla dichiarazione annuale relativi a marzo 2008 e anni precedenti). Questione principale: determinare il dies a quo del termine biennale di decadenza ex art. 14 T.U.A. per chiedere il rimborso o esercitare la compensazione — se decorre dalla data del pagamento/versamento o dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale/chiusura del rapporto tributario. L'Agenzia sosteneva che il termine biennale correrebbe dal pagamento (o comunque entro due anni dall'evento richiamato da art. 56), mentre la contribuente sosteneva che, trattandosi di crediti periodicamente dedotti dai successivi acconti e riemergenti solo all'estinzione del rapporto, il termine non decorre fino alla chiusura del rapporto tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato l'orientamento seguito dalla CTR: quando il saldo creditorio risultante dalla dichiarazione annuale viene automaticamente utilizzato per la compensazione dei successivi versamenti (ex art. 56 T.U.A.), esso costituisce una modalità di pagamento frazionato e non un 'pagamento indebito' reclamabile fino a che perdura il rapporto tributario. Solo all'estinzione del rapporto tributario, se permane un conguaglio a credito che non può più essere utilizzato in compensazione, si verifica il pagamento indebito e da quel momento decorre il termine biennale di decadenza ex art. 14 T.U.A. La istanza di rimborso presentata dalla contribuente in febbraio 2010 è stata ritenuta tempestiva.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - articolo 14 (T.U.A.)
Disposizioni sul rimborso dell'accisa: il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento; il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa.
La Corte interpreta il comma 2 come termine di decadenza che decorre dal momento in cui il versamento diventa effettivamente 'indebito'. Quando il credito è utilizzato ex lege per compensare successivi acconti durante il rapporto tributario, non si considera pagamento indebito e quindi il termine biennale non inizia fino alla chiusura del rapporto tributario (momento in cui il credito non può più essere utilizzato).
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - articolo 56 (T.U.A.)
Prevede il regime di versamento: acconti mensili calcolati sul consumo dell'anno precedente, con conguaglio nella dichiarazione successiva; le somme versate in piu' sono detratte dai successivi versamenti di acconto.
La norma sul meccanismo di detrazione automatica degli eccessi implica che gli acconti e il conguaglio costituiscono una modalità frazionata di adempimento di un unico debito; pertanto l'accredito automatico non configura immediatamente un pagamento indebito reclamabile entro i due anni, finché perdura la possibilita' di utilizzare il credito in compensazione.
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - articolo 26, comma 8 (T.U.A.)
L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari; il pagamento avviene in rate mensili di acconto con eventuale conguaglio in dichiarazione.
Questa disposizione rafforza la visione del sistema come un unico debito liquidato in via frazionata: la dichiarazione annuale è il momento in cui si determina il saldo complessivo e solo dalla chiusura del rapporto e dall'impossibilita' di utilizzare il credito la situazione si qualifica come pagamento indebito.
Codice Civile - articolo 1823 (richiamato per analogia)
Principio di esigibilita' del credito al momento della chiusura del conto corrente (analogamente richiamato dalla Corte).
La Corte usa l'analogia con la chiusura del conto corrente bancario per spiegare che il credito d'imposta diventa esigibile (e dunque 'indebito') solo quando il rapporto si estingue e non e' piu' possibile la compensazione.
Massime di principio
- Durante il normale svolgimento del rapporto tributario, gli acconti mensili e i conguagli costituiscono modalità frazionate di adempimento di un unico debito: gli eccessi detrattili non sono immediatamente qualificabili come pagamento indebito reclamabile entro il termine biennale.
- Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso dell'accisa (art. 14 T.U.A.) decorre quando il credito non può più essere utilizzato in compensazione, cioè al termine/chiusura del rapporto tributario o dell'ultimo periodo di liquidazione in cui emerge il conguaglio a credito.
- Se il contribuente continua l'attività e permangono versamenti o la possibilità di compensare in futuro, è prudente mantenere i crediti riportandoli in dichiarazione e richiedere il rimborso solo quando il rapporto tributario si estingue o non è più possibile la compensazione.
- In casi di modifiche dell'attività che comportano esenzioni future (es. passaggio a fonti rinnovabili esenti), va valutato se e quando si esaurisce il rapporto tributario nella provincia/ambito interessato: la cessazione della obbligatorietà dei versamenti è il momento rilevante per la decorrenza del termine biennale.
- La giurisprudenza non è univoca; sussiste un rischio interpretativo. Per minimizzare contenziosi è consigliabile documentare tempestivamente le situazioni che determinano l'impossibilità di utilizzare crediti in compensazione e avanzare la richiesta di rimborso appena il credito diventa effettivamente indisponibile.
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