Sentenza del 19/02/2019 n. 838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
RISCOSSIONE - Stato di liquidazione - Fondato pericolo per la riscossione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione, desunto dal fatto che la società fosse stata posta in liquidazione dopo l'emissione dell'atto impositivo. La questione riguardava quindi la possibilità di considerare lo stato di liquidazione, di per sé, come una circostanza idonea a giustificare misure cautelari o una riscossione anticipata.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta fondata. Lo stato di liquidazione della società non costituisce automaticamente un fondato pericolo per la riscossione. In particolare, la messa in liquidazione intervenuta dopo l'emissione dell'atto impositivo non determina, da sola, condizioni tali da alterare il rapporto con il contribuente o da rendere concreto il rischio di mancato recupero del credito erariale. Occorrono ulteriori elementi specifici e oggettivi che dimostrino l'effettivo pericolo.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 78/2010, art. 29, comma 1, lettera c)
La disposizione consente iniziative rafforzate di riscossione in presenza di un concreto e fondato pericolo per la riscossione, ma tale pericolo deve essere effettivamente dimostrato e non può essere presunto esclusivamente dallo stato di liquidazione della società.
Massime di principio
- La messa in liquidazione di una società, considerata isolatamente, non prova l'esistenza di un fondato pericolo per la riscossione.
- Per giustificare misure cautelari o una riscossione anticipata sono necessari elementi ulteriori, concreti e attuali, come la dispersione del patrimonio, atti fraudolenti o l'imminente incapienza del debitore.
- La liquidazione intervenuta dopo l'emissione dell'atto impositivo non altera automaticamente il rapporto tributario né legittima, da sola, un trattamento esecutivo più gravoso.
- L'Amministrazione deve motivare specificamente le ragioni per cui ritiene concreto il rischio di mancato recupero; una motivazione basata su presunzioni generiche può essere contestata.
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