Sentenza n. 1015/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento della nota n. 54724 del 2.10.2025 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, di diniego di rilascio del premesso di costruire richiesto dalla società ricorrente, in una agli atti premessi, connessi e conseguenziali (ivi compresa la nota di avvio del procedimento n. 43033 del 28.7.2025 del medesimo Comune di Barcellona Pozzo di Gotto).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una copertura metallica prefabbricata e smontabile destinata al ricovero di mezzi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente impugnava il diniego comunale del permesso di costruire e gli atti presupposti, contestando anzitutto la reiterazione di plurimi preavvisi di rigetto fondati su ragioni progressivamente diverse. Deduceva la violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto indicare sin dal primo preavviso tutti i motivi ostativi e non avrebbe potuto introdurre successivamente nuovi rilievi, né comunque dopo un considerevole lasso di tempo. La ricorrente contestava inoltre nel merito l'erroneità dell'affermazione comunale secondo cui l'area sarebbe ricaduta nel centro abitato o nel centro storico, nonché l'applicabilità dei vincoli urbanistici relativi alle zone Fa e Fa/1. Deduceva, infine, che il Comune non aveva esaminato specificamente le controdeduzioni presentate e non aveva fornito una motivazione adeguata sulla contestata ubicazione dell'area. In via preliminare, la ricorrente eccepiva la tardività del deposito documentale effettuato dal Comune rispetto ai termini dell'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di tardività del deposito documentale comunale del 14 gennaio 2026, ritenendolo effettuato oltre il termine di quaranta giorni liberi anteriori all'udienza previsto dall'art. 73 c.p.a. Nel merito, ha respinto la censura relativa alla reiterazione dei preavvisi di rigetto. Il Collegio ha ritenuto legittima, in linea generale, la reiterazione del preavviso quando, a seguito delle osservazioni dell'interessato o dell'aggiornamento dell'istanza, emergano nuove circostanze e l'amministrazione intenda fondare il diniego su motivi non desumibili dal precedente preavviso o dalle controdeduzioni. Nel caso concreto, inoltre, i diversi preavvisi riguardavano istanze edilizie distinte e un progetto successivamente aggiornato, sicché non si trattava di una mera correzione del tiro da parte del Comune. È stata altresì respinta la censura relativa alla mancata analitica confutazione delle osservazioni, poiché l'art. 10-bis della l. n. 241/1990 richiede una motivazione complessiva e logica, non necessariamente una risposta puntuale a ogni argomento del privato, purché non siano introdotti elementi nuovi e inattesi. Il ricorso è stato invece accolto quanto al merito della motivazione del diniego. Il Comune non aveva replicato alla contestazione sulla reale ubicazione dell'area e, anzi, una diversa nota comunale aveva richiesto chiarimenti sulla volumetria applicando il regime previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 per gli interventi fuori dal perimetro dei centri abitati. Tale comportamento risultava incompatibile con il definitivo diniego fondato sull'asserita ubicazione dell'area nel centro abitato o storico. Il diniego è stato pertanto annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, e il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza
Il deposito di documenti deve avvenire entro il termine di quaranta giorni liberi anteriori all'udienza; il deposito comunale effettuato oltre tale termine è stato dichiarato tardivo.
art. 10-bis l. 241/1990
il preavviso di rigetto deve essere effettivamente reiterato quando l’amministrazione intenda porre a base del diniego nuove circostanze non desunte dalla memoria presentata dalla parte in seguito ad un primo preavviso di rigetto
La reiterazione del preavviso è legittima quando emergano nuove circostanze non già desumibili dal precedente preavviso o dalle osservazioni dell'interessato; l'obbligo partecipativo non impone una confutazione analitica di ogni osservazione, ma una motivazione complessiva e logica non fondata su elementi nuovi e inattesi.
art. 20, comma 3, d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della successione di preavvisi di diniego, ma la censura è stata respinta.
art. 9, comma 1, d.P.R. 380/2001
fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà
Il riferimento comunale ai limiti edificatori previsti per le aree esterne al perimetro dei centri abitati è stato considerato incompatibile con il contestuale diniego fondato sull'asserita ubicazione dell'area nel centro abitato, evidenziando l'erroneità o insufficienza della motivazione.
art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), d.P.R. 380/2001
La norma è stata richiamata nel preavviso comunale per sostenere che, all'interno del centro abitato, sarebbero consentiti soltanto gli interventi ivi indicati; tale presupposto localizzativo è stato ritenuto non adeguatamente dimostrato.
Massime di principio
- La reiterazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non è di per sé illegittima quando, nel corso del procedimento o a seguito dell'aggiornamento dell'istanza, emergano nuove circostanze e l'amministrazione intenda fondare il diniego definitivo su ragioni non desumibili dal precedente preavviso né dalle osservazioni dell'interessato.
- Quando le successive comunicazioni partecipative riguardano istanze edilizie distinte o un progetto sostanzialmente aggiornato, l'amministrazione può adottare distinti preavvisi di rigetto riferiti alle diverse richieste, senza che ciò integri una mera e illegittima correzione dei motivi ostativi.
- L'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non impone all'amministrazione di confutare analiticamente ogni osservazione del privato; è sufficiente una motivazione complessiva e logica, coerente con gli elementi del procedimento e non fondata su circostanze nuove e inattese rispetto al preavviso.
- È illegittimo il diniego edilizio fondato sull'asserita ubicazione dell'area nel centro abitato quando l'amministrazione non esamina la contestazione specifica del privato e, in altri atti del medesimo procedimento, applica o richiama il regime edificatorio previsto per le aree esterne al perimetro dei centri abitati, determinando una motivazione incoerente e contraddittoria.
- La qualificazione urbanistica e localizzativa dell'area costituisce presupposto decisivo del diniego edilizio e deve essere accertata e motivata in modo coerente con gli altri atti dell'istruttoria, soprattutto quando il privato ne contesti puntualmente l'esatta ubicazione.
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