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Sentenza

Sentenza n. 244/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento del Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Piemonte e -OMISSIS- del -OMISSIS- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202200075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Piemonte lo aveva sospeso dall'attività lavorativa dopo che, invitato a documentare l'avvenuta vaccinazione, l'esenzione o la prenotazione della vaccinazione, aveva dapprima trasmesso una prenotazione per il 5 gennaio 2022 e successivamente comunicato di non voler effettuare la vaccinazione per motivi personali. Con il primo motivo ha sostenuto che la prestazione vaccinale sarebbe stata inesigibile, poiché non era in grado di deambulare e di recarsi al luogo della vaccinazione. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità del provvedimento, assumendo che il dirigente fosse privo del potere di incidere sullo status giuridico del dipendente e potesse soltanto accertare l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il d.l. n. 24/2022 ha eliminato, dal 25 marzo 2022, la sospensione dal servizio conseguente al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico; l'obbligo vaccinale è comunque cessato il 15 giugno 2022. Il provvedimento impugnato aveva quindi cessato di produrre effetti lesivi. Il giudice ha escluso che permanesse l'interesse per conseguenze economiche, poiché non era stata proposta una domanda di condanna al pagamento delle somme non percepite, e ha ritenuto che l'inciso relativo agli effetti previdenziali, di anzianità, avanzamento e congedo fosse un mero avviso, privo di effetti giuridici in assenza di ulteriori atti applicativi. In via di completezza, il TAR ha esaminato il merito e ha ritenuto infondati entrambi i motivi. La mancata deambulazione non risultava comprovata da una certificazione medica attestante l'esenzione o il differimento della vaccinazione secondo le forme prescritte: i certificati prodotti prescrivevano soltanto riposo dal 21 al 31 dicembre 2021, mentre la vaccinazione era fissata per il 5 gennaio 2022. L'amministrazione era pertanto tenuta ad adottare la sospensione, quale atto vincolato, in mancanza della documentazione sanitaria richiesta. È stata inoltre esclusa la nullità per incompetenza: il dirigente del Compartimento regionale della Polizia Stradale, quale dirigente dell'ufficio periferico con funzioni finali, era legittimato dalla disciplina speciale a verificare l'inadempimento e ad adottare la sospensione. La disciplina applicata non aveva natura disciplinare, sicché non erano pertinenti le norme sulle sanzioni disciplinari della Polizia di Stato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati... L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa...

    Nella versione ratione temporis applicabile, imponeva l'obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e collegava all'accertamento dell'inadempimento la sospensione immediata dal servizio, senza natura disciplinare.

  • art. 4, comma 2, d.l. 44/2021

    Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale... non sussiste l'obbligo...

    L'esenzione o il differimento dell'obbligo vaccinale richiedevano condizioni cliniche documentate e attestate dal medico competente secondo le circolari ministeriali.

  • art. 2 d.l. 172/2021, convertito dalla l. 3/2022

    Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale... si applica anche... al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico...

    Ha esteso l'obbligo vaccinale al personale del comparto sicurezza, prevedendo la disciplina poi applicata al ricorrente.

  • art. 8 d.l. 24/2022

    Ha trasposto la disciplina nell'art. 4-ter.1 d.l. 44/2021, eliminando la sospensione dal servizio per l'inadempimento; la cessazione dell'effetto sospensivo ha determinato il venir meno dell'interesse all'annullamento.

  • art. 1 d.l. 1/2022

    Ha fissato il termine finale della sospensione e della disciplina previgente non oltre il 15 giugno 2022.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 2, comma 1, lett. a), n. 5, d.P.R. 208/2001

    Individua tra gli uffici periferici con funzioni finali quelli istituiti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze della Polizia stradale; il relativo dirigente è stato ritenuto competente ad adottare la sospensione.

Massime di principio

  • Quando, per effetto di una modifica normativa sopravvenuta, un provvedimento di sospensione dal servizio cessa di produrre effetti lesivi e il ricorrente non ha proposto domande risarcitorie o di condanna al pagamento delle somme non percepite, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'esenzione o il differimento dell'obbligo vaccinale per ragioni sanitarie richiedono la documentazione delle specifiche condizioni cliniche mediante attestazione del medico competente secondo la disciplina sanitaria applicabile; la mera allegazione di motivi personali o la produzione di certificati medici non attestanti l'impossibilità assoluta o il diritto all'esenzione non impediscono l'adozione della sospensione prevista dalla legge.
  • L'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione dal servizio, quando ricorrono i presupposti normativi e manca la documentazione sanitaria esimente, costituiscono attività vincolata dell'amministrazione.
  • La sospensione dal servizio prevista dalla disciplina emergenziale sull'obbligo vaccinale, priva di conseguenze disciplinari e finalizzata alla verifica di un requisito legale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, non costituisce sanzione disciplinare e non è soggetta alle specifiche regole previste per i procedimenti disciplinari.
  • La competenza ad adottare la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale spetta al dirigente apicale dell'ufficio periferico della Polizia di Stato competente per la struttura presso cui presta servizio il dipendente, in quanto responsabile dell'assicurazione e della verifica dell'adempimento dell'obbligo.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaTrasferimenti e impiegoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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